Statuto Parte B
Famiglia Missionaria San Nicodemo
Progetto Statutario Associazione Religiosa Femmminile
Statuto Parte B
30 Aprile 2012
a cura della Redazione
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Statua di San Nicodemo Abate
La statua si trova nella Chiesa Matrice di Mammola (Reggio Calabria). Essa viene fatta uscire, per la processione nel Centro cittadino, il 12 Marzo, in ricordo della sua morte.
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Statuto Parte B |
Note
Il contenuto del Progetto Statutario, anche per favorirne la lettura, é stato diviso in cinque parti, cosi come risulta dalla riga soprastante. Per accedere alle singole predette parti, basta cliccare sulle rispettive scritte.
La stesura del Progetto Statutario comprende anche la sezione Sigle e Abbreviazioni e la sezione Indice, che sono riportate alla fine della parte relativa all'Appendice.
Nella stesura del Progetto Statutario, di cui nel titolo, si é tenuto conto della seguente prassi introdotta dalla Chiesa: prima di procedere all'erezione canonica di un Istituto religioso, gli Ordinari Diocesani interessati sono invitati a costituire un’Associazione pubblica. Nel decreto di erezione dell’Associazione, però, bisogna inserire la seguente frase: "in vista di essere eretta in Istituto religioso di diritto diocesano"; così i membri potranno vivere una vita "analoga" a quella dei membri degli Istituti religiosi. Viene stabilito, inoltre, che la struttura giuridica dell'Associazione deve essere, all'inizio, quella che si vuole donare quando essa sarà eretta in Istituto religioso: si applicano, dunque, le norme del Codice che riguardano i Religiosi tenendo conto del numero dei membri e dell'espansione dell'Associazione.
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Rapporti con gli altri Rami della Famiglia San Nicodemo
Art. 52 – § 1. L’Associazione Femminile si impegna a svolgere le sue attività di apostolato, nel massimo accordo possibile, con la corrispondente Associazione Clericale della Famiglia San Nicodemo, che si dovesse eventualmente costituire.
§ 2. Si impegna altresì a instaurare, con la stessa Associazione Clericale, un rapporto di aiuto reciproco in ogni altro campo della vita e dell’attività Comunitaria, compreso quello economico.
§ 3. Si cercherà inoltre di realizzare, sempre con lo stessa Associazione Clericale, dei momenti di vita in comune, ad esempio nella preghiera e nella consumazione dei pasti.
§ 4. All’uopo:
1° la Superiora Generale fa parte, anche se non ha diritto di voto, del Consiglio Generale e del Capitolo Generale della corrispondente Associazione Clericale della Famiglia San Nicodemo;
2° la stessa Superiora Generale potrà farsi sostituire in tali riunioni da una sua Consorella delegata, che faccia parte del suo Consiglio Generale;
3° la detta Superiora Generale – o la sua Delegata – potrà partecipare, alle riunioni dei predetti Consiglio Generale e Capitolo Generale, con l’assistenza di una Consorella.
§ 5. In modo analogo, il Superiore Generale dell’Associazione Clericale della Famiglia San Nicodemo, fa parte del Consiglio Generale e del Capitolo Generale dell’Associazione Femminile della Famiglia San Nicodemo.
Art. 53 – § 1. L’Associazione Femminile svolge le sue attività di apostolato anche con la collaborazione dell’Associazione Ecclesiale della Famiglia San Nicodemo, che si dovesse eventualmente costituire.
§ 2. I Membri femminili dell’Associazione Ecclesiale della Famiglia San Nicodemo, possono condividere temporaneamente la vita Comunitaria dell’Associazione Femminile, in specie per l’attuazione di qualche specifica attività dell’Associazione Femminile stessa.
§ 3. I Membri maschili della stessa Associazione Ecclesiale possono condividere alcuni momenti della vita Comunitaria dell’Associazione Femminile, ad esempio nella preghiera e nella consumazione dei pasti.
Governo dell’Associazione
Art. 54 – Struttura di Governo.
§ 1. La “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Femminile” è governata in forma ordinaria dalla Superiora Generale con la cooperazione del Consiglio Direttivo e di alcuni Uffici; in forma straordinaria dal Capitolo Generale, a norma del diritto universale e dello Statuto: tutti questi organi formano il Governo Centrale.
§ 2. L’Associazione é formata dall’insieme delle sue Case di Comunità, le quali ordinariamente e immediatamente vengono rette da una Superiora Locale.
§ 3. L’Associazione può costituire, come sua parte immediata, delle Province, le quali vengono guidate, per la parte di competenza, dalla Superiora Provinciale e dal suo Consiglio.
§ 4. Le Case di Comunità che non appartengono ad una Provincia già eretta, fanno direttamente capo, insieme alla Casa Generalizia, alla Superiora Generale la quale con il Consiglio Direttivo assume anche le competenze del Governo Provinciale.
Art. 55 – Forme intermedie di Governo.
§ 1. Ogni Superiora, per svolgere alcune funzioni di sua competenza, può agire attraverso l'ausilio di alcuni Uffici nonché, nei casi previsti dalle Costituzioni e dal diritto particolare dell’Associazione, di una Delegata.
§ 2. Al fine di facilitare la comunicazione o di coordinare le attività di un gruppo omogeneo di enti, la Superiora Maggiore può ricorrere all'ausilio di una Conferenza delle Superiore di tali enti e anche alla nomina di una Referente tra tali Superiore.
§ 3. Ogni decisione della Conferenza ha valore soltanto propositivo.
Art. 56 – Sede e Trasferimento dei Membri effettivi.
§ 1. Ogni Membro effettivo dell'Associazione fa parte della Provincia alla quale viene aggregato. L'aggregazione avviene o per l’assegnazione di un nuovo Membro effettivo dell’Associazione ad una Provincia o per il trasferimento di un Membro effettivo da una Provincia ad un’altra, decisi dalla Superiora Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, udite le Superiore Provinciali interessate.
§ 2. Il trasferimento di un Membro dell'Associazione da una Casa di Comunità ad un'altra della stessa Provincia è di competenza del Governo Provinciale, ma, per ragioni gravi ed eccezionali, può essere attuato direttamente dalla Superiora Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio.
Art. 57 – Proprietà e Circolazione dei Beni.
§ 1. La proprietà dei beni immobili e dei beni mobili, compresi quelli finanziari, anche se giuridicamente può fare capo alle singole Province o alle singole Case di Comunità, rimane sempre nella disponibilità della Superiora Generale e del suo Consiglio.
§ 2. L’acquisto e la vendita di beni immobili, nonché il trasferimento del possesso o della proprietà dei beni mobili e immobili, da una Provincia all’altra, e da una Casa di Comunità ad un’altra di una stessa Provincia, è di competenza della Superiora Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, udite le Superiore Provinciali e Locali interessate.
§ 3. Fanno eccezione quei beni mobili, compresi quelli finanziari, che rientrano nei limiti stabiliti nel diritto particolare dell’Associazione: la Superiora Provinciale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, li può trasferire da una Casa di Comunità ad un'altra della sua Provincia, udite le Superiore Locali interessate.
Art. 58 – Il Capitolo Generale.
§ 1. Il Capitolo Generale si compone di Capitolari di diritto e di Capitolari di elezione: alle prime appartengono la Superiora Generale e le quattro Consultrici; alle seconde appartengono i Membri effettivi di aggregazione definitiva dell’Associazione, eletti dalle Consorelle.
§ 2. Alle riunioni del Capitolo Generale partecipa pure il Superiore Generale dell’Associazione Clericale San Nicodemo, il quale però non ha diritto di voto.
§ 3. Le Capitolari di elezione vengono designate, appunto, per elezione da tutti i Membri effettivi sia di aggregazione temporanea che definitiva dell’Associazione, secondo le modalità stabilite dal diritto particolare dell’Associazione stessa: le Capitolari così elette, per ottemperare a quanto richiesto dal can. 631 del CIC, dovranno far conoscere al Capitolo Generale i desideri e i consigli delle loro elettrici.
§ 4. Al Capitolo Generale compete tutelare il patrimonio dell'Associazione e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; allo stesso Capitolo compete, anche, emanare norme, che tutte sono tenute ad osservare.
§ 5. Lo stesso Capitolo, altresì, elegge la Superiora Generale nonché gli altri quattro Membri del Consiglio Direttivo: le elette debbono essere scelte tra i Membri effettivi di aggregazione definitiva; inoltre, per l’eletta a Superiora Generale, tale aggregazione definitiva deve datare da almeno dieci anni.
§ 6. Il Capitolo Generale si riunisce ordinariamente ogni sei anni. Straordinariamente si riunisce quando viene a mancare la Superiora Generale; lo stesso Capitolo si può riunire anche su richiesta di almeno due terzi dei Membri effettivi di aggregazione definitiva dell’Associazione.
§ 7. La convocazione del Capitolo Generale deve avvenire con una notifica personale, da farsi almeno tre mesi prima della riunione e contenente l’indicazione dell’ordine del giorno.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della Superiora Generale o della Vicaria Generale, quando da quella venga delegata; è ancora necessaria la presenza dei due terzi delle aventi diritto al voto.
§ 9. Per la validità delle delibere è necessario che sia favorevole la maggioranza delle presenti, tranne quelle riguardanti la modifica dello Statuto e del Regolamento, in cui occorre la maggioranza dei due terzi delle aventi diritto al voto.
Art. 59 – La Superiora Generale.
§ 1. La Superiora Generale:
1° vigila e guida, nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento, tutta la vita dell’Associazione: Province, Case di Comunità e Membri (cfr. CIC, 622);
2° convoca e presiede, ordinariamente, il Capitolo Generale e il Consiglio Direttivo, dei quali fa parte;
3° prepara, con la collaborazione della Segretaria Generale, la relazione annuale sull’andamento generale della vita dell’Associazione da sottoporre al consulto, all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo;
4° ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, con la collaborazione dell’Economa della Direzione Generale, custodisce i beni finanziari, tiene la contabilità e prepara il bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre al consulto, all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo;
5° per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e compiere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio, atti di governo ordinariamente di competenza della Superiora Provinciale e del suo Consiglio;
6° decide gli affari ordinari dell’Associazione.
§ 2. La Superiora Generale viene eletta a maggioranza assoluta da parte del Capitolo Generale: per essere eleggibile deve essere Membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno dieci anni; il suo incarico ha la durata di sei anni e può essere rinnovato, ma in modo consecutivo soltanto una volta.
Art. 60 – Il Consiglio Direttivo.
§ 1. I Membri del Consiglio Direttivo vengono eletti da parte del Capitolo Generale; per essere eleggibili devono essere Membri effettivi di aggregazione definitiva; il loro incarico ha la durata di sei anni e può essere sempre rinnovato.
§ 2. Il Consiglio Direttivo é costituito dalla Superiora Generale e da quattro Consultrici. Tale Consiglio, con voto collegiale, elegge al suo interno la Vicaria Generale e la Segretaria Generale, e al suo esterno l’Economa della Direzione Generale; questa, quando venga richiesto, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto al voto.
§ 3. In caso di cessazione di una Consultrice, il Consiglio Direttivo provvederà, con voto collegiale, all’elezione della sostituta.
§ 4. In modo simile, nel caso di cessazione di una Consultrice dall’ufficio di Vicaria Generale o di Segretaria Generale, il Consiglio Direttivo la sostituirà con un’altra Consultrice, sempre con voto collegiale.
§ 5. Nel caso di cessazione della Superiora Generale, è necessario ricorrere a nuove elezioni dell’intero Consiglio Direttivo.
§ 6. Il Consiglio Direttivo é l’organo decisionale ordinario per tutti gli affari straordinari dell’Associazione.
§ 7. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l’anno; oltre che dalla Superiora Generale, il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta della maggioranza dei Membri componenti il Consiglio stesso.
§ 8. Per la validità della riunione, è necessaria la presenza di almeno tre Membri del Consiglio – quattro quando si tratti di votazione collegiale – e, tra costoro, della Superiora Generale o della Vicaria Generale, quando da quella venga delegata oppure quando si debba attuare la procedura per la rimozione della stessa Superiora Generale.
§ 9. Per la validità delle decisioni, é necessaria la maggioranza dei voti, tranne che per la proposta di rimozione della Superiora Generale, nel qual caso si richiede il voto unanime di tutti i Membri del Consiglio Direttivo, esclusa la Superiora Generale; in caso di parità nella votazione ha valore doppio il voto espresso dalla Superiora Generale o dalla sua Delegata.
Art. 61 – Votazioni collegiali del Consiglio Direttivo.
§ 1. Devono essere sottoposti al voto collegiale del Consiglio Direttivo, composto da almeno quattro Membri, i seguenti casi:
1° l’emanazione per tutti i Membri dell’Associazione di qualche nuova norma, non contraria alle Costituzioni e al diritto capitolare, ritenuta necessaria al bene dell'Associazione e valida fino al prossimo Capitolo Generale;
2° la rimozione delle Consultrici e l'elezione ai medesimi uffici fino al prossimo Capitolo Generale;
3° l’elezione all’ufficio di Vicaria Generale e di Segretaria Generale, e la loro rimozione;
4° l’approvazione delle decisioni dei Capitoli delle Province, tra cui quelle riguardanti l’elezione della Superiora Provinciale e delle quattro Consigliere Provinciali;
5° la rimozione delle Superiore Provinciali e delle Consigliere Provinciali, nonché l’elezione delle Consigliere Provinciali cessate dal loro ufficio;
6° l’elezione e la rimozione dell’Economa della Direzione Generale e dell’Economa Provinciale: le elette, che devono essere membri effettivi di aggregazione definitiva, durano in carica tre anni e il loro mandato può essere sempre rinnovato; esse però decadono, quando decadono le loro rispettive Superiore Maggiori.
§ 2. Sono pure a carattere collegiale le votazioni del Consiglio Direttivo riguardo alla rimozione della Superiora Generale e all’espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione, di cui agli articoli seguenti.
Art. 62 – Rimozione della Superiora Generale.
Nel caso in cui tutte e quattro le Consultrici, presiedute dalla Vicaria Generale, lo ritenessero necessario, potranno avanzare all’Autorità Ecclesiastica proposta scritta e motivata per la rimozione dall’ufficio della propria Superiora Generale.
Art. 63 – Espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione.
Nei casi previsti dal Diritto Canonico, la Superiora Generale con l’approvazione del suo Consiglio può emettere il decreto per l’espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo, composto da almeno quattro membri, deve procedere collegialmente con una votazione segreta, dopo una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese. Nel caso di emissione del decreto di dimissione, questo, per essere valido e operativo, deve esprimere almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto (cfr. can. 699, §1), ed essere confermato dall’Autorità Ecclesiastica (cfr. can. 700).
Art. 64 – Votazioni deliberative del Consiglio Direttivo.
Devono essere sottoposti al voto deliberativo del Consiglio Direttivo i seguenti casi:
1° l'approvazione dei programmi di governo dell'Associazione e delle Province;
2° l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali dell’Associazione e delle Province;
3° la conferma della decisione della Superiora Generale per l’ammissione di un Membro effettivo di aggregazione temporanea, alla promessa definitiva;
4° l’assegnazione di un nuovo Membro effettivo ad una Provincia e il trasferimento di un Membro effettivo da una Provincia ad un’altra, udite le Superiore Provinciali interessate;
5° l’erezione e la soppressione di Case di Comunità e Province;
6° l’elezione di una Visitatrice, qualora non sia del numero delle Consultrici;
7° l’acquisto e la vendita di beni immobili, nonché il trasferimento da una Provincia ad un’altra, del possesso o della proprietà dei beni immobili nonché di quelli mobili non lasciati alla disponibilità delle Province;
8° la determinazione e l’autorizzazione delle spese straordinarie dell’Associazione e delle singole Province non previste nei bilanci di competenza;
9° compiere atti di governo ordinariamente di competenza della Superiora Provinciale e del suo Consiglio;
10° la decisione circa la data e la sede del Capitolo Generale, e le modalità di elezione delle Capitolari;
11° il permesso, in casi eccezionali, ad una Novizia di fare la sua formazione in una Comunità diversa da quella di formazione.
Art. 65 – La Vicaria Generale:
1° ha il compito specifico di coadiuvare la Superiora Generale, riguardo alla vita spirituale delle componenti l’Associazione e alle attività di apostolato della stessa;
2° può convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché il Capitolo Generale, quando venga delegata dalla Superiora Generale oppure quando, limitatamente al Consiglio Direttivo, si debba attuare la procedura per la destituzione della stessa Superiora Generale;
3° in caso di cessazione della Superiora Generale, ne fa le veci nel mentre attua la procedura di elezione della nuova Superiora Generale.
Art. 66 – La Segretaria Generale.
Ha il compito specifico di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Capitolo Generale, di conservare ordinatamente i documenti che interessano l’Associazione, di coadiuvare la Superiora Generale nella corrispondenza e nella stesura della relazione annuale sull’andamento generale della vita dell’Associazione.
Art. 67 – L’Economa della Direzione Generale.
Ha il compito specifico di curare la contabilità e di coadiuvare la Superiora Generale nella custodia dei beni finanziari dell’Associazione nonché nella stesura del bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo.
Art. 68 – Governo Provinciale.
Ogni Provincia viene governata in forma ordinaria dalla Superiora Provinciale con la cooperazione del proprio Consiglio; in forma straordinaria dalla Superiora Generale, con la cooperazione del proprio Consiglio.
Art. 69 – La Superiora Provinciale.
§ 1. Quanto alla nomina e al mandato della Superiora Provinciale:
1° ella viene nominata di seguito all’elezione da parte del Capitolo Provinciale, approvata dalla Superiora Generale con il voto collegiale del suo Consiglio;
2° ella, per poter essere nominata a questa funzione, deve essere membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno cinque anni;
3° qualora il suo mandato cessasse durante il Capitolo Generale, ella rimane in carica fino alla conclusione del Capitolo stesso.
§ 2. La Superiora Provinciale esercita la sua autorità in accordo con la Superiora Generale e nell’osservanza delle Costituzioni; ella ha autonomia decisionale rispetto al Superiora Generale, ma questa per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e decidere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 3. Spetta alla Superiora Provinciale:
1° dare direttive riguardanti la vita religiosa ed apostolica;
2° seguire l’andamento morale, disciplinare ed economico delle Case di Comunità della Provincia;
3° convocare e presiedere, ordinariamente, il Capitolo Provinciale e il Consiglio Provinciale, dei quali fa parte;
4° accogliere nel gruppo delle Probande le persone che chiedono di far parte dell’Associazione ed ammetterle al Noviziato;
5° compiere ogni anno la visita ufficiale;
6° per ragioni gravi ed eccezionali, intervenire e compiere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio, atti di governo ordinariamente di competenza della Superiora Locale;
7° decidere gli affari ordinari della Provincia.
Art. 70 – Il Capitolo Provinciale.
§ 1. Il Capitolo Provinciale si compone di Capitolari di diritto e di Capitolari di elezione: alle prime appartengono la Superiora Provinciale e le quattro Consigliere Provinciali; alle seconde appartengono i Membri effettivi di aggregazione definitiva dell’Associazione, eletti dalle Consorelle.
§ 2. Le Capitolari di elezione vengono designate, per elezione, da tutti i Membri effettivi sia di aggregazione temporanea che definitiva della Provincia, secondo le modalità stabilite dal diritto particolare dell’Associazione: le Capitolari così elette, per ottemperare a quanto richiesto dal can. 631 del CIC, dovranno far conoscere al Capitolo Provinciale i desideri e i consigli delle loro elettrici.
§ 3. Il Capitolo Provinciale elegge la Superiora Provinciale nonché gli altri quattro Membri del Consiglio Provinciale: le elette debbono essere scelte tra i Membri effettivi di aggregazione definitiva; inoltre, per l’eletta a Superiora Provinciale, tale aggregazione definitiva deve datare da almeno cinque anni.
§ 4. Il Capitolo Provinciale ha il compito di favorire l'unità della circoscrizione e di questa con tutta l’Associazione; è di competenza dello stesso Capitolo applicare le norme dei Capitoli Generali ed emanare direttive particolari che non siano in contrasto con la legislazione generale dell’Associazione.
§ 5. Le decisioni del Capitolo Provinciale, tra cui quelle riguardanti l’elezione della Superiora Provinciale e delle quattro Consigliere Provinciali, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo presieduto dalla Superiora Generale, con voto collegiale.
§ 6. Il Capitolo Provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre anni. Straordinariamente si riunisce quando viene a mancare la Superiora Provinciale e si debba procedere alla sua sostituzione; lo stesso Capitolo si può riunire anche su richiesta di almeno due terzi dei Membri effettivi di aggregazione definitiva della Provincia.
§ 7. La convocazione del Capitolo Provinciale deve avvenire con una notifica personale, da farsi almeno tre mesi prima della riunione e contenente l’indicazione dell’ordine del giorno.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della Superiora Provinciale o della Vicaria Provinciale, quando da quella venga delegata; è ancora necessaria la presenza dei due terzi delle aventi diritto al voto.
§ 9. Per la validità delle delibere è necessario che sia favorevole la maggioranza delle presenti.
Art. 71 – Il Consiglio Provinciale.
§ 1. Il Consiglio Provinciale é costituito dalla Superiora Provinciale e da quattro Consigliere: il Consiglio Provinciale, con voto deliberativo, elegge al suo interno la Vicaria Provinciale e la Segretaria Provinciale.
§ 2. Alle riunioni del Consiglio Provinciale, quando viene richiesto, può partecipare, senza diritto di voto, anche l’Economa Provinciale che è esterna allo stesso Consiglio Provinciale e viene eletta dalla Superiora Generale e il suo Consiglio, con voto collegiale.
§ 3. Nel caso di cessazione di una Consigliera Provinciale, é competenza del Superiora Generale e il suo Consiglio, provvedere, con voto collegiale, all’elezione della sostituta.
§ 4. Nel caso di cessazione di una Consigliera dall’ufficio di Vicaria Provinciale o di Segretaria Provinciale, il Consiglio Provinciale la sostituirà con un’altra Consigliera, con voto deliberativo.
§ 5. Nel caso di cessazione della Superiora Provinciale, è necessario ricorrere a nuove elezioni dell’intero Consiglio Provinciale.
§ 6. Qualora il Consiglio Provinciale cessasse il suo mandato durante il Capitolo Generale, esso rimane in carica fino alla conclusione del Capitolo stesso.
§ 7. Il Consiglio Provinciale è l’organo decisionale ordinario per tutti gli affari straordinari della Provincia.
§ 8. Il Consiglio Provinciale deve riunirsi almeno tre volte l’anno; oltre che dalla Superiora Provinciale, il Consiglio Provinciale può essere convocato su richiesta della maggioranza delle componenti il Consiglio stesso.
§ 9. Per la validità della riunione, ordinariamente, è necessaria la presenza di almeno tre Membri del Consiglio e, tra costoro, della Superiora Provinciale o della Vicaria Provinciale, quando da quella venga delegata oppure quando si debba avanzare al Governo Centrale la proposta per la rimozione della stessa Superiora Provinciale; in questo caso, per la validità della riunione è richiesta la presenza di tutti i Membri del Consiglio, eccetto la Superiora Provinciale.
§ 10. Per la validità delle decisioni, é necessaria la maggioranza dei voti, tranne che per la proposta di rimozione della Superiora Provinciale, nel qual caso si richiede il voto unanime di tutti i Membri del Consiglio Provinciale, esclusa la Superiora Provinciale; in caso di parità nella votazione ha valore doppio il voto espresso dalla Superiora Provinciale o dalla sua Delegata.
Art. 72 – Votazioni deliberative del Consiglio Provinciale.
Devono essere sottoposti al voto deliberativo del Consiglio Provinciale i seguenti casi:
1° l'elezione della Vicaria Provinciale e della Segretaria Provinciale;
2° l’approvazione dei programmi di governo della Provincia e delle Case di Comunità;
3° l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Provincia e delle Case di Comunità;
4° la proposta al Governo Centrale della rimozione della Superiora Provinciale e di una Consigliera Provinciale;
5° la proposta al Governo Centrale dell’espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione;
6° l’elezione della Maestra delle Novizie;
7° la conferma della decisione della Superiora Provinciale per l’ammissione delle Novizie alla prima professione e dei Membri effettivi di aggregazione temporanea a rinnovare i voti;
8° l’elezione di una Visitatrice Provinciale, qualora non sia del numero delle Consigliere Provinciali;
9° la proposta al Governo Centrale per l'apertura e la chiusura di una Casa di Comunità, all’interno del necessario accordo col Vescovo Diocesano;
10° l'approvazione di ogni spesa straordinaria fino alla concorrenza delle cifre fissate per la Provincia dalla Superiora Generale e il suo Consiglio;
11° la richiesta al Governo Centrale per l'approvazione di ogni spesa straordinaria che superasse la sua competenza;
12° la nomina e la rimozione di una Superiora Locale e di una Economa Locale: le elette debbono essere scelte tra i Membri effettivi di aggregazione definitiva e, inoltre, l’eletta a Superiora Locale deve datare la sua aggregazione definitiva da almeno tre anni;
13° compiere atti di governo ordinariamente di competenza della Superiora Locale;
14° il trasferimento della proprietà dei beni mobili nell'ambito della Provincia e nei limiti permessi dalla Superiora Generale e il suo Consiglio;
15° la decisione circa la data e la sede del Capitolo Provinciale, e le modalità di elezione delle Capitolari;
16° la dispensa, a tempo determinato, a tutta la Provincia, o a una Casa di Comunità in particolare, da qualche prescrizione disciplinare prevista dalle Costituzioni o dal diritto particolare dell’Associazione.
Art. 73 – Votazioni consultive del Consiglio Provinciale.
Devono essere sottoposti al voto consultivo del Consiglio Provinciale i seguenti casi:
1° la proposta alla Superiora Generale per l’ammissione, o meno, di un Membro effettivo di aggregazione temporanea alla promessa definitiva;
2° il trasferimento della residenza di un Membro effettivo dell’Associazione da una Casa di Comunità ad un’altra della Provincia;
3° la dimissione delle Novizie;
4° la proposta alla Superiora Generale, in casi eccezionali, di permettere a una Novizia di fare la sua formazione in una Comunità diversa da quella di formazione.
Art. 74 – La Vicaria Provinciale:
1° ha il compito specifico di coadiuvare la Superiora Provinciale, riguardo alla vita spirituale delle componenti l’Associazione e alle attività di apostolato della stessa;
2° può convocare e presiedere il Consiglio Provinciale nonché il Capitolo Provinciale, quando venga delegata dalla Superiora Provinciale oppure quando, limitatamente al Consiglio Provinciale, si debba proporre, alla Superiora Generale e il suo Consiglio, la rimozione della propria Superiora Provinciale;
3° in caso di cessazione della Superiora Provinciale, ne fa le veci nel mentre attua la procedura di elezione della nuova Superiora Provinciale.
Art. 75 – La Segretaria Provinciale.
Ella ha il compito specifico di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale e del Capitolo Provinciale, di conservare ordinatamente i documenti che interessano la Provincia, di coadiuvare la Superiora Provinciale nella corrispondenza e nella stesura della relazione annuale sull’andamento generale della vita e dell’attività della Provincia.
Art. 76 – L’Economa Provinciale.
Ella ha il compito specifico di curare la contabilità e di coadiuvare la Superiora Provinciale nella custodia dei beni finanziari della Provincia nonché nella stesura del bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo.
Art. 77 – Governo Locale.
§ 1. In una Diocesi, possono essere erette più Case di Comunità: per motivi prettamente pastorali e per altri motivi, ad esempio di formazione.
§ 2. Affinché possa essere eretta una Casa di Comunità, è necessaria in essa almeno la presenza di un Membro effettivo che sia aggregata definitivamente da almeno tre anni, affinché possano essere svolte le funzioni di Superiora Locale.
§ 3. La Casa di Comunità viene retta da una Superiora Locale coadiuvata dall'Economa Locale – quando questa figura non sia assorbita dalla stessa Superiora Locale – e dall’Assemblea Locale, nonché, dove è possibile, dal Consiglio Locale, dalla Vice Superiora Locale e dalla Segretaria Locale.
§ 4. Una Casa di Comunità può avere delle Filiali: ognuna di esse viene retta dalla Superiora Locale attraverso una Delegata, designata dalla stessa Superiora tra i Membri residenti nella Filiale.
§ 5. La Superiora Locale vigila e guida, in accordo con la Superiora Provinciale e nell’osservanza delle Costituzioni, la vita e l’attività della Comunità affidatale. Ella rende conto del suo incarico alla Superiora Provinciale, alla quale, nei termini indicati, invia un rapporto scritto sulla vita religiosa e le attività apostoliche della Comunità. Una volta all’anno, ella invia egualmente un corrispondente rapporto alla Superiora Generale.
§ 6. Tutti gli organi di collaborazione della Superiora Locale, svolgono soltanto funzioni esecutive, consultive o di verifica; però la Superiora Locale può stabilire che una particolare votazione dell’Assemblea Locale e – quando sia costituito – del Consiglio Locale, abbia carattere deliberativo.
§ 7. Detta Assemblea Locale e l’eventuale Consiglio Locale, ordinariamente e complessivamente, debbono essere convocati una volta al mese.
Art. 78 – Costituzione degli Organi Locali.
§ 1. La Superiora Locale viene eletta, come pure rimossa, dalla Superiora Provinciale con il voto deliberativo del Consiglio Provinciale, e dura in carica tre anni; qualora il suo mandato cessasse durante il Capitolo Provinciale, ella rimane in carica fino alla conclusione del Capitolo stesso.
§ 2. La Superiora Locale ha autonomia decisionale rispetto alla Superiora Provinciale, ma questa per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e decidere personalmente, col voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 3. La Superiora Locale su una decisione presa dalla Superiora Provinciale e il suo Consiglio, può fare ricorso presso la Superiora Generale.
§ 4. Per eleggere o essere elette alle funzioni del Governo Locale, diverse da quelle di Superiora Locale ed Economa Locale, è sufficiente essere membri effettivi, quindi anche di aggregazione temporanea.
§ 5. Quando la Casa di Comunità comprende complessivamente fino a sette Sorelle, si costituirà solo l’Assemblea Locale, mentre quando si supera tale numero, si costituirà anche il Consiglio Locale, che sarà composto dalla Superiora Locale e – per elezione – da quattro Consigliere Locali: il Consiglio Locale procederà poi ad eleggere al suo interno la Vice Superiora Locale e la Segretaria Locale; quando manca il Consiglio Locale la designazione della Vice Superiora Locale e, occorrendo, della Segretaria Locale sarà fatta dalla Superiora Locale.
§ 6. Per quanto riguarda l’Economa Locale, le sue funzioni dovranno essere svolte da una Sorella effettiva di aggregazione definitiva e, quando occorre, possono essere svolte anche dalla Superiora Locale: la sua designazione come pure la rimozione, spetta alla Superiora Provinciale, con il voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 7. Tutti gli organi di collaborazione della Superiora Locale, compresa l’Economa Locale, decadono quando la Superiora Locale decade.
Patrimonio e Mezzi finanziari
Art. 79 – L’Associazione non ha scopo di lucro, ma in atteggiamento di solidarietà, vuole agire per il bene comune di tutti gli uomini, lasciandosi “guidare da un’immagine integrale dell’uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo essere e subordini quelle materiali e istintive a quelle interiori e spirituali” (Centesimus Annus, 36b).
Art. 80 – Tutto ciò che una Sorella acquista con la propria attività o a motivo dell’Associazione, viene acquisito dalla stessa Associazione. Ciò che percepisce in qualunque altro modo, in conseguenza di attività o situazioni precedenti al suo stato di Sorella, viene pure acquisito dall’Associazione, qualora dalla stessa Sorella, nei tempi prescritti, non venga destinato, in tutto o in parte, a favore dei suoi stretti familiari.
Art. 81 – Le altre entrate dell’Associazione sono costituite dall’eventuale utile derivante da iniziative e attività della stessa Associazione, nonché da eventuali erogazioni, libere offerte, donazioni e lasciti, sia di membri che di terzi.
Art. 82 – In caso di scioglimento o soppressione dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad un Ente Ecclesiastico con finalità missionarie, designato dalla competente Autorità Ecclesiastica.
Specificazioni sulle Costituzioni
Art. 83 – § 1. Oltre allo Statuto, le Costituzioni della “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Femminile” comprendono anche il Regolamento.
§ 2. Tutti i Membri dell'Associazione devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo quanto previsto dalle Costituzioni e, in tal modo, tendere alla perfezione del proprio stato.
§ 3. Per esplicitare o rendere operativo quanto viene stabilito nelle Costituzioni, saranno emanate dalle Autorità competenti delle norme attuative, denominate Disposizioni, e tra queste, in particolare, la Ratio Formationis.
§ 4. Esse avranno lo stesso valore obbligante delle Costituzioni e non potranno mai essere in contrasto con le stesse, nonché con le norme di diritto divino e di quelle di diritto universale non derogabili.
Art. 84 – § 1. Ogni modifica delle Costituzioni, può avvenire solo mediante l’esplicita accettazione del Fondatore nonché l’approvazione, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, da parte del Capitolo Generale.
§ 2. Venendo a mancare il Fondatore, ogni modifica delle Costituzioni deve avvenire conservandone lo spirito e salvaguardando l’omogeneità rispetto a quelle della “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Clericale” e a quelle della “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Ecclesiale”.
§ 3. Ogni modifica deve essere approvata dalla competente Autorità Ecclesiastica.
iastica.
Norme Transitorie e Finali
Art. 85 – § 1. Affinché possano svolgersi regolari elezioni degli organi statutari, è necessario che nell’Associazione ci siano almeno sei Membri effettivi di aggregazione definitiva.
§ 2. Fino alla data di tali elezioni, l'Associazione Femminile sarà guidata da una Sorella delegata pro tempore dal Fondatore, la quale agirà in perfetto accordo con lui.
§ 3. La Sorella delegata svolgerà le funzioni di Superiora Generale, e potrà avvalersi della collaborazione di alcune Sorelle da lei scelte ed incaricate delle mansioni da svolgere.
§ 4. Venendo meno il Fondatore, fino a quando non si svolgeranno regolari elezioni, le funzioni di Superiora Generale saranno svolte dalla predetta Sorella delegata o – in mancanza – dalla Sorella con maggiore anzianità continuata, dando la precedenza ai Membri effettivi di aggregazione definitiva.
§ 5. Fino a quando non si svolgeranno regolari elezioni, la facente le funzioni di Superiora Generale, dovrà consultare i Membri effettivi, possibilmente tutti insieme, anche per mezzo di loro Delegate, almeno una volta all’anno.
§ 6. Fino a quando nell’Associazione non ci sia un Membro con i requisiti previsti dall’art. 58, par. 5 dello Statuto, eccezionalmente, per essere eletta all’incarico di Superiora Generale è sufficiente essere membro effettivo di aggregazione definitiva.
Art. 86 – § 1. Le aspiranti a diventare Sorelle dell’Associazione Femminile della Famiglia San Nicodemo, quando siano stati membri di voti perpetui di un Istituto Religioso, non dovranno ripetere la prova del Noviziato nell’Associazione stessa e dovranno trascorrere un tempo di aggregazione temporanea della durata di tre anni, prima di venire ammesse, se giudicate idonee, all’aggregazione definitiva.
§ 2. Il primo degli anni di prova di cui al precedente paragrafo, avrà inizio nel corso del periodo annuale coincidente con il periodo stabilito dall’Associazione per lo svolgimento del Noviziato.
Art. 87 – Per quanto non contemplato nelle presenti Costituzioni, si rinvia alle norme del Codice Civile e Canonico e alle leggi dello Stato in quanto applicabili alle Associazioni pubbliche di fedeli in vista di essere erette in Istituto religioso.
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