Regolamento
Costituzioni
Famiglia Missionaria San Nicodemo
Associazione Clericale
Regolamento
25 Marzo 2014
a cura della Redazione
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Statua di San Nicodemo Abate
La statua é stata realizzata nella Locride intorno all'anno 2000. Si trova attualmente nella Casa della Comunità Clericale Religiosa della Famiglia San Nicodemo, a Feroleto Antico (Catanzaro).
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Sezioni delle Costituzioni e relativi Pulsanti di accesso
Regolamento |
Le presenti Costituzioni sono state approvate ad experimentum dal Vescovo di Luebo (Repubblica Democratica del Congo). Riferendosi ad un'Associazione pubblica di fedeli in vista di essere eretta in Istituto religioso di diritto diocesano, la struttura giuridica di queste Costituzioni é "analogo" a quello degli Istituti religiosi.
Il contenuto delle Costituzioni, anche per favorirne la lettura, é stato diviso in cinque parti, cosi come risulta dalla riga soprastante. Per accedere alle singole predette parti, basta cliccare sulle rispettive scritte.
La stesura delle Costituzioni comprende anche la sezione Sigle e Abbreviazioni e la sezione Indice, che sono riportate alla fine della parte relativa all'Appendice.
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REGOLAMENTO PROVVISORIO
Contenuto e Ambito di Applicazione
Art. 1 – § 1. Il presente Regolamento si compone di tre parti.
§ 2. La prima parte tratta dell’utilizzo del tempo a livello giornaliero, ma anche a livello mensile ed annuale, con un riferimento particolare alla preghiera, allo studio, al lavoro e al riposo.
§ 3. La seconda parte tratta delle opere di penitenza disposte dall’Associazione nei limiti e nella salvaguardia di quelle stabilite dalla Santa Chiesa.
§ 4. La terza parte tratta dell’abito e del decoro della persona nonché del distintivo della Famiglia San Nicodemo.
Art. 2 – § 1. Quanto all’applicazione del Regolamento stesso, bisogna tenere presente che le persone accolte dalla Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Clericale, si distinguono in Membri ordinari e Membri effettivi.
§ 2. Per divenire Membri ordinari è necessario aver compiuto i sedici anni di età ed, inoltre, avere una buona salute, adeguato carattere e sufficienti qualità di maturità per assumere il genere di vita proprio dell’Associazione.
§ 3. È pure possibile accogliere nelle Case di Comunità dei ragazzi di età inferiore ai sedici anni, che vogliono diventare Fratelli, ma fino a quando non raggiungono il sedicesimo anno di età essi rivestono lo status di semplici Studenti.
§ 4. Per essere ammessi al Noviziato, bisogna aver compiuto i diciassette anni; al termine l’interessato o lascia l’Associazione o, se giudicato idoneo, viene ammesso tra i Membri effettivi dell’Associazione stessa.
Art. 3 – § 1. Nella sua interezza questo Regolamento si applica soltanto ai Membri effettivi della Famiglia San Nicodemo.
§ 2. Non si applica in alcun modo a coloro che sono inseriti nell’Associazione con lo status di semplici Studenti; con essi il Regolamento può essere trattato solamente a livello conoscitivo.
§ 3. Si applica invece, in parte e con una saggia progressività, ai Probandi nonché, con i necessari adattamenti, ai Novizi.
Art. 4 – § 1. In particolare, durante il periodo di Noviziato ogni Membro curerà il ricorso alla Confessione sacramentale frequente – almeno una volta al mese – e alla Direzione spirituale.
§ 2. Ciascuno, poi, dovrà osservare il regime di preghiera e penitenza di cui si parla nel presente Regolamento e si dovrà applicare nello studio e in quant’altro di formativo verrà opportunamente indicato, in modo da maturare il carisma della Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Clericale.
Art. 5 – § 1. Nel presente Regolamento sono evidenziati alcuni elementi ed aspetti della formazione che si ritengono di base per la focalizzazione e l’attuazione della spiritualità della Famiglia San Nicodemo.
§ 2. Tali contenuti formativi sono opportunamente approfonditi ed ampliati nella sezione “Formazione” dello Statuto, e confluiranno all’interno di un progetto scritto particolareggiato (Ratio Formationis), che riguarderà tanto la formazione iniziale che quella permanente dei Membri dell’Associazione.
Preghiera e Studio - Lavoro e Riposo
Art. 6 – § 1. Di seguito si precisano le modalità di utilizzo del tempo giornaliero.
§ 2. Quanto viene stabilito, tenendo conto delle stagioni nonché delle locali esigenze climatiche e di apostolato come di lavoro, può essere variato, conservandone lo spirito.
§ 3. Le variazioni possono riguardare tutti come i singoli giorni della settimana e tutte le parti dell’orario giornaliero, lasciando, però, inalterata la quantità di tempo continuato riservata al Silenzio comunitario.
§ 4. L’orario effettivo giornaliero, come l’orario e la data degli altri impegni comunitari a carattere settimanale, mensile, annuale o straordinario, verranno stabiliti a tempo debito dall’Autorità competente.
Art. 7 – Orario giornaliero feriale.
- Ore 6.00: Levata, Tempo libero.
- Ore 7.00: Lodi, Preghiera della Famiglia, Santa Messa,
Colazione e Tempo libero.
- Ore 8.30: Attività lavorativa.
- Ore 12.30: Tempo libero.
- Ore 13.00: Angelus, Pranzo e Tempo libero.
- Ore 15.30: Attività lavorativa.
- Ore 17.30: Tempo libero, Attività spirituale,
Vespri e Preghiera della Famiglia.
- Ore 20.00: Cena, Tempo libero o Attività comunitaria.
- Ore 23.00: Silenzio comunitario.
Art. 8 – Orario giornaliero domenicale e festivo.
- Ore 6.30: Levata, Tempo libero.
- Ore 7.30: Lodi, Preghiera della Famiglia, Santa Messa,
Colazione e Tempo libero.
- Ore 9.30: Attività comunitaria.
- Ore 12.30: Tempo libero.
- Ore 13.00: Angelus, Pranzo e Tempo libero.
- Ore 19.30: Vespri, Preghiera della Famiglia e Tempo libero.
- Ore 20.00: Cena e Tempo libero.
- Ore 23.00: Silenzio comunitario.
Art. 9 – Precisazioni sull’Orario giornaliero.
§ 1. Come si può rilevare, le attività iniziali, nei giorni domenicali e festivi, sono procrastinate di mezzora rispetto ai giorni feriali; quando ciò non sia possibile, si cerchi di fare questa dilazione il sabato o in un altro giorno della settimana.
§ 2. Il Tempo libero va anche utilizzato per lo studio, la preghiera e le altre incombenze personali, nonché per lo svolgimento di qualche servizio comunitario di breve durata o a carattere saltuario.
§ 3. Nei giorni feriali della settimana, l’Attività spirituale prevede alternativamente: Catechesi Biblica, Adorazione Eucaristica, Preghiera spontanea, Santo Rosario, Insegnamento, Meditazione personale.
§ 4. Le singole Attività spirituali devono avere la durata di almeno mezzora e possono essere temporaneamente sospese nonché sostituite dalle altre o da qualcuna similare.
§ 5. Tutte le Attività spirituali e la Santa Messa possono aver luogo anche in un contesto non strettamente comunitario: in tal caso, quando non sia possibile unificare le Lodi con la Santa Messa e l’Attività spirituale di rotazione con i Vespri, e sia difficile celebrare le Lodi e i Vespri in un contesto comunitario, queste ultime preghiere verranno effettuate individualmente.
§ 6. La Preghiera della Famiglia, in una delle sue forme, in modo obbligatorio va recitata soltanto accanto alle Lodi e ai Vespri, che vengano effettuati in un contesto strettamente comunitario.
Art. 10 – Specificazioni sul Silenzio comunitario e sul Riposo.
§ 1. Il periodo di Silenzio comunitario viene considerato come Tempo libero.
§ 2. Si tenga però conto che, in tale periodo, bisogna dedicare al Riposo un tempo congruo e bisogna cercare di evitare ogni rumore.
Art. 11 – Specificazioni sulle Attività lavorative e gli Studi.
§ 1. Quando le Attività lavorative non vengono svolte entro il rispettivo arco di tempo indicato nell’Orario giornaliero, si viene esentati dall’osservanza dei concomitanti impegni comunitari.
§ 2. Sono equiparati all’Attività lavorativa le opere di apostolato, i servizi in genere nonché lo studio e la preghiera, che siano svolti per conto della Comunità.
§ 3. Oltre che conoscere le Costituzioni dell’Associazione, ogni Membro dovrà ricercare la progressiva conoscenza di un Catechismo, della Bibbia e di un documento ecclesiale sulla Vita Consacrata.
Art. 12 – Specificazioni sulla Preghiera.
§ 1. Tenendo conto pure delle preghiere fatte in comune, ogni Membro, nell’arco della giornata, ordinariamente, deve: partecipare alla Santa Messa; celebrare l’Ufficio delle Letture, le Lodi, un’Ora Media, i Vespri e la Compieta; recitare l’Angelus (o la Regina Cœli) e una Preghiera prima e dopo i pasti; fare una breve Meditazione, con un accento particolare sulla morte corporale.
§ 2. Inoltre, specialmente quando si può osservare l'orario giornaliero previsto dal Regolamento, bisogna cercare di recitare il Santo Rosario.
§ 3. Quando ci sono impedimenti, si cerchi almeno di celebrare Lodi e Vespri, oltre che recitare una Preghiera quando si incomincia la giornata, prima e dopo i pasti, e prima di andare a dormire, aggiungendo un breve Esame di coscienza seguito da un Atto di dolore.
Art. 13 – Soccorsi spirituali.
Ogni Membro dell’Associazione viene vivamente esortato, oltre che a confessarsi almeno una volta al mese, a farsi consigliare, quando occorre, da un Padre Spirituale facilmente reperibile, e a saper ricorrere all’aiuto, in ogni cosa, dell’Autorità Comunitaria.
Art. 14 – Incombenze settimanali e mensili.
§ 1. Un giorno la settimana, dopo cena, si farà comunitariamente un’ora di attività spirituale, ordinariamente di Adorazione Eucaristica.
§ 2. Una volta al mese, ci sarà un ritiro spirituale della durata di almeno tre ore: si svolgerà a livello comunitario o a livello individuale, normalmente in modo alternato.
§ 3. Mensilmente dovrà pure effettuarsi un breve incontro di programmazione e verifica, riguardo la vita della Comunità locale.
§ 4. In alcuni mesi dell’anno, ciascuna di queste incombenze potrà essere sospesa, secondo l’indicazione dell’Autorità Comunitaria competente.
Art. 15 – Sulle Ferie e sulle Incombenze annuali.
§ 1. Ogni Fratello nel corso di ogni anno dovrà godere di un mese di permesso per le Ferie. In casi particolari – ad esempio il desiderio di trascorrere le ferie in famiglia, che vivesse in un luogo molto distante dalla sua sede – può essere consentita la cumulazione, ma mai oltre i due mesi.
§ 2. L’Associazione farà di tutto per rendere economicamente possibili le ferie in famiglia, almeno una volta ogni tre anni.
§ 3. Ogni Fratello dovrà prendere parte, nel corso dell’anno, alle riunioni comunitarie nonché alle attività di formazione disposte da parte dell’Autorità Comunitaria competente.
§ 4. Ogni Fratello, inoltre, dovrà partecipare, una volta all’anno, ad un Corso di Esercizi Spirituali disposto dall’Autorità Comunitaria competente.
Opere di Penitenza
Art. 16 – La Santa Madre Chiesa nel Codice Canonico – cann.1249ss – ricorda che i fedeli di Cristo, per legge divina, ciascuno secondo la propria condizione, hanno l’obbligo di fare penitenza al fine di compiere con maggiore fedeltà il proprio dovere.
Art. 17 – Nei limiti e nella salvaguardia di quanto viene affermato dalla Chiesa, questa Associazione stabilisce per i propri iscritti, riguardo alle opere di penitenza, quanto segue.
Art. 18 – § 1. Ogni Venerdì dell’anno, si farà digiuno e astinenza così come la Chiesa stabilisce per il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.
§ 2. Si farà digiuno e astinenza come sopra anche in tutti i Martedì e i Mercoledì di Quaresima.
§ 3. Tutti i Martedì, i Mercoledì e i Venerdì dell’anno, si farà astinenza e come bevanda si potrà utilizzare solamente l’acqua; inoltre tra i pasti non si potranno consumare cibi.
§ 4. Il regime di penitenza aggiuntivo, stabilito dall’Associazione, viene sospeso nei giorni di esenzione dal digiuno stabilito dalla Santa Chiesa, nelle festività civili e religiose e, inoltre, nelle ricorrenze e circostanze che saranno indicate dall'Associazione stessa.
Art. 19 – § 1. Ogni Aderente, come entra a far parte della Famiglia, dovrà riconsiderare insieme all’Autorità Comunitaria i legami a precedenti voti e promesse e dovrà dichiarare, liberamente, che promesse o voti aggiuntivi a quelli previsti dall’Associazione Clericale non lo obbligheranno in coscienza né potranno essere attuati, se non verranno debitamente autorizzati dall’Associazione stessa.
§ 2. Non saranno comunque autorizzati o richiesti gesti penitenziali che potrebbero ridurre la libertà della persona.
§ 3. Chi ottiene di fare un’ulteriore penitenza non ritenga di essere superiore al Fratello: ci sono doni in misura diversa, penitenze non visibili e strade di santificazione diverse.
Art. 20 – Ogni Fratello ricordi che dovrà innanzi tutto sopportare ed offrire quelle sofferenze di cui il Signore fa dono, anche se non richieste; nessuno, comunque, chieda in dono sofferenze al Signore, se prima non ne avrà parlato con il suo Padre Spirituale, e quindi venga autorizzato dall’Autorità Comunitaria competente.
Art. 21 – § 1. Le penitenze stabilite o autorizzate dall’Associazione, per sopraggiunte necessità possono essere dispensate dalla competente Autorità Comunitaria, sia a favore dell’intera Comunità sia a favore dei singoli componenti della stessa.
§ 2. Nei casi di urgenza ogni Fratello può derogare a sua discrezione dall’osservanza delle penitenze stabilite o autorizzate dall’Associazione.
Abito e Decoro della persona
Art. 22 – § 1. Il vestito ufficiale della Famiglia per il ramo Clericale, consiste di un saio con scapolare completo di cappuccio che ricade sulle spalle.
§ 2. Il colore del vestito ufficiale è grigio medio argento.
§ 3. Il saio dovrà coprire l’intera lunghezza del corpo.
§ 4. I capelli dovranno essere tagliati nel modo classico comune.
Art. 23 – § 1. All’altezza del cuore, sul lato sinistro del saio sarà fissato il distintivo della Famiglia; tale distintivo è di una grandezza tale da risultare ben visibile anche nei dettagli.
§ 2. Un cingolo di colore bianco avvolgerà in vita il saio.
§ 3. Si calzeranno scarpine o scarponcini o sandali di colore nero, con calzini neri, con l’avvertenza che, nelle circostanze solenni, bisogna calzare le scarpine.
§ 4. Quando, invece del saio, si indossano comuni abiti civili o il clergyman, su di essi, sempre sul lato sinistro e all'altezza del cuore, si dovrà fissare un distintivo più piccolo, ridotto della metà rispetto al precedente; in alternativa, si potrà portare una piccola croce di legno di colore marrone chiaro, appesa al collo con un cordoncino di colore marrone scuro.
Art. 24 – Chi inizia l'adesione effettiva all'Associazione, porterà obbligatoriamente al dito anulare sinistro un anello-coroncina d'oro classico, per significare la sua consacrazione al Signore e la sua devozione alla Madonna.
Art. 25 – § 1. Il distintivo della Famiglia è rappresentato da una figura a forma di Scudo, arrotondato nella parte superiore e inferiore.
§ 2. Tale figura ha un bordo evidenziato da due linee; tra queste, partendo da sinistra e salendo in senso orario, si trova la Scritta tutta in maiuscole Famiglia San Nicodemo, separata in basso da una Corona di stelle.
§ 3. Al centro del distintivo, sono disegnati una Croce e, partendo dall’alto, da sinistra a destra e scendendo, un Triangolo, un Sole e una Luce che brilla, rassomigliante a una Colomba in picchiata e, allo stesso tempo, a una Fiammella.
§ 4. Il fondo del distintivo è di colore grigio medio argento, mentre le linee, la scritta e i disegni sono di colore bianco splendente.
Art. 26 – § 1. Il Triangolo, il Sole e la Colomba vogliono simboleggiare le Persone della Santissima Trinità e il loro ruolo nella Redenzione che si realizza per la morte in croce di Gesù, il Figlio di Dio che è venuto a visitarci dall’alto come Sole che sorge.
§ 2. La Corona vuole simboleggiare la Madonna, Porta del Cielo e Madre della Chiesa, alla quale, insieme al suo sposo San Giuseppe, in modo speciale si vuole affidare, dopo la Santissima Trinità, la vita e l’opera della Famiglia San Nicodemo.
§ 3. In tale contesto la Scritta Famiglia San Nicodemo, oltre che indicare il nome dell’Associazione, che fa riferimento a San Nicodemo Abate, vuole specificarne anche l’identità: Comunità familiare, essa stessa salvata e sempre bisognosa di salvezza, la Famiglia San Nicodemo si pone al servizio della Redenzione, nella Chiesa e secondo la volontà di Dio.
Art. 27 – § 1. Oltre al vestito ufficiale, è previsto un secondo vestito, di colore bianco panna: lo si potrà usare, per motivi climatici, secondo la valutazione dell’Autorità locale.
§ 2. Laddove venga autorizzato l’uso del vestito bianco panna, esso coinvolge tutti i Membri di quella Comunità.
Art. 28 – § 1. Il saio dovrà essere indossato obbligatoriamente durante i momenti di preghiera liturgica Comunitaria nonché nelle occasioni solenni o di particolare convenienza, secondo la valutazione dell’Autorità competente.
§ 2. Anche quando venga consentito l’uso del vestito bianco panna, nelle occasioni solenni bisogna indossare il vestito ufficiale della Famiglia, cioè quello grigio medio argento.
Art. 29 – § 1. Negli altri casi è consentito indossare sobri comuni abiti civili, tranne i sacerdoti che dovranno indossare il clergyman nelle modalità previste dall’uso locale, evitando l’ostentazione del corpo e la vanità, tenendo invece presente il principio della carità, nel rispetto della coscienza debole altrui (cfr. 1 Cor 8,9-10), e quello della testimonianza cristiana, secondo il concetto di lettera scritta (cfr. 2 Cor 3,2), di cui parla San Paolo.
§ 2. I predetti vestiari, inoltre, debbono risultare comodi e pratici e debbono rispettare una sostanziale uniformità, in modo da esprimere e sostenere il senso di appartenenza ad una stessa Associazione di consacrati.
§ 3. Spetta al Superiore Provinciale, tenendo conto del clima e del luogo in cui vive la Comunità interessata, stabilire gli elementi sostanziali di uniformità ai quali debbono corrispondere detti vestiari.
Sulle Disposizioni
Art. 30 – § 1. Per esplicitare o rendere operativo quanto viene stabilito nel Regolamento, così come nello Statuto dell’Associazione, saranno emanate dalle Autorità competenti delle norme attuative, denominate Disposizioni.
§ 2. Esse avranno lo stesso valore obbligante dei predetti Statuto e Regolamento e non potranno mai essere in contrasto con gli stessi, nonché con le norme di diritto divino e di quelle di diritto universale non derogabili.
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