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Progetto Statutario e Regolamento Provvisorio
Istituto Clericale Religioso
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Sommario
- Premessa
- Progetto Statutario
- Regolamento Provvisorio
- Appendice
- Sigle e Abbreviazioni
- Indice
Statua di San Nicodemo Abate
seduto
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La statua é stata realizzata nella Locride intorno all'anno 2000. Si trova attualmente nella casa della Comunità Clericale Religiosa della Famiglia San Nicodemo a Nocera Terinese.
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PREMESSA
per la Spiritualità della Famiglia Missionaria San Nicodemo
Si premettono qui alcune considerazioni di carattere teologico-ecclesiale, che fanno da sfondo e dunque aiutano a comprendere meglio la natura, la finalità, il carisma e l'apostolato della Famiglia San Nicodemo.
L'opera della Famiglia San Nicodemo, si muove in una piccola parte dell'unico vasto orizzonte di pensiero, parole e opere proprio della Santa Chiesa, orizzonte che mediante l'azione dello Spirito Santo diviene sempre più chiaro e profondo. Pertanto, la comprensione di quanto viene riportato in questo Statuto e nel relativo Regolamento, che rappresenta come una traccia, va fatta alla luce di quanto al riguardo e in generale viene insegnato, e sempre meglio conosciuto, dalla Santa Chiesa.
Concorre a focalizzare l'identità della Famiglia San Nicodemo l'insieme dei suoi Patroni, i quali vengono riportati alla fine di questa premessa, con la spiegazione dei motivi che hanno condotto alla loro scelta.
Viene messo in rilievo che, tra i Patroni principali della Famiglia, è stato inserito San Giovanni Battista, quale figura emblematica del carisma fondamentale della Famiglia stessa.
I
L'Opera della Salvezza
1 - Con la sua vita, morte e resurrezione, Gesù ha meritato la salvezza oggettiva di tutti gli uomini, di ogni luogo e di ogni tempo, ma per essere operante, essa deve essere accolta dal singolo uomo nella sua storia personale, in modo libero, consapevole e responsabile. La salvezza, dunque, non comincia soltanto nella vita futura, essa germoglia e si sviluppa nella nostra storia terrena, anche se non possiede ancora le caratteristiche della pienezza e della irreversibilità: c'è ancora la presenza del male e la salvezza potrebbe essere perduta.
2 - La salvezza è un'aspirazione di ogni uomo e Gesù viene incontro a questa aspirazione: egli vuole donare la salvezza ai ricchi e ai poveri, ai dotti e agli illetterati; però ogni uomo che voglia accogliere la salvezza deve riconoscere di essere piccolo e deve fare l'esperienza della fatica e della sofferenza.
3 - Sono piccoli coloro che sanno di non poter conoscere tutto, né di poter fare tutto, ma hanno capito ciò che è essenziale nella vita e questo può essere compreso anche quando si è poco intelligenti e poco colti. Essi riescono a comprendere che solo i valori trascendentali quali la verità, la giustizia, la libertà, l'amore rendono veramente felice l'uomo e, quasi sempre, riescono a percepire anche la presenza di Dio nell'armonia della creazione.
4 - Sono questi stessi uomini che, quando cercano di vivere i valori trascendentali che implicitamente o esplicitamente li legano alla comunione con Dio, diventano affaticati e oppressi: rifiutando ogni forma di male, si trovano continuamente nella situazione di lottare contro il male e contro gli uomini che sono asserviti al male. È la storia di tutti coloro che, da Abele fino ai giusti dei nostri giorni, hanno in Gesù di Nazareth la massima figura espressiva.
5 - E Gesù ci insegna come dobbiamo e possiamo vivere la nostra condizione di uomini che amano la verità e la giustizia, che come lui vogliono essere miti e umili di cuore: è necessario che noi viviamo in comunione con Lui.
6 - Così Gesù ci dona la sua sapienza, una sapienza che sorpassa ogni conoscenza (cfr. Ef 3,19) e alla quale nessun uomo può resistere (cfr. Lc 21,15). Ci dona pure la sua forza, che è Superiore a quella di ogni altra creatura: quando, infatti, riconosciamo la nostra fragilità, anche noi, come San Paolo, possiamo rivestirci della potenza di Cristo (cfr. 2 Cor 9-10). Ma soprattutto Gesù ci dona la gioia che deriva dalla comunione con lui, quella gioia piena, quella salvezza pienamente appagante che l'uomo sempre ricerca e mai può raggiungere se non in Dio (cfr. Gv 15,11).
7 - La salvezza realizzata da Gesù, quando viene accolta, non solo ci riconcilia con Dio, ma anche con noi stessi, con i fratelli e con tutte le cose create. Essa passa sempre, direttamente o indirettamente, attraverso la Santa Chiesa, la quale ha ricevuto da Gesù stesso la missione di annunciare e offrire la salvezza a tutti gli uomini.
II
Volontà di Dio e Libertà dell'Uomo
1 - La vita è un dono per rispondere ad una chiamata, quella di Dio. Egli ci chiama a raggiungere dei traguardi, o meglio, attraverso dei traguardi intermedi egli ci chiama ad un traguardo: quello dell'amicizia eterna con Lui e con tutte le creature sante, nella pace, nella gioia e nella gloria del Paradiso.
2 - La vita stessa è una chiamata; prima di essere creati siamo infatti nella mente di Dio, che ci pensa tutti intelligenti e liberi, ognuno poi con determinate qualità, ognuno da essere inserito nella storia. Infatti, attraverso la creazione il Signore ci colloca in un certo luogo e in un certo momento, per realizzare attraverso la nostra libera corrispondenza la nostra salvezza e concorrere al suo disegno universale di salvezza; anzi, più collaboriamo a questo suo programma, più amiamo secondo la sua volontà, più saremo conformi al progetto di bene che Dio ha in mente per ciascuno di noi.
3 - C'è subito da dire che questa corrispondenza è libera: Dio che ci ha creati senza il nostro permesso, non ci può salvare se noi non collaboriamo. La salvezza, infatti, passa attraverso l'amore e non si può amare se non si è liberi. E siamo liberi nella misura in cui attuiamo la volontà di Dio. L'uomo è dotato di libero arbitrio e quindi può anche rifiutare di amare, rinchiudendosi nel suo egoismo e legandosi al suo modo di concepire il mondo, che sarà comunque sempre piccolo perché già mancherebbe la presenza di Dio che si può raggiungere solo nell'amore.
4 - Il libero arbitrio non è sinonimo di vera libertà, invece è soltanto ciò che permette a questa di attuarsi. Si è infatti veramente liberi quando uno può attuarsi secondo la verità del suo essere, cioè quando uno può attuare il suo desiderio più profondo che è quello di amare e di amare secondo le sue capacità, volgendosi verso quelle operazioni che, tra le possibili, di più lo attraggono.
5 - La volontà di Dio consiste proprio nel sostenere questa libertà dell'uomo, perché quello che Dio vuole è ciò che l'uomo veramente vuole, quando sia libero da ogni forma di condizionamento: la volontà di Dio è allo stesso tempo assolutamente vincolante (cfr. Sollicitudo Rei Socialis, 38) e assolutamente liberante (cfr. Veritatis Splendor, 42).
III
Collaborazione all'Opera di Dio
1 - Ogni opera buona compiuta dall'uomo è sempre una operazione umana e divina, e, in essa, nella misura in cui esiste la giusta disposizione dell'uomo, si realizza un proporzionale avvicinamento ad una vera manifestazione dello Spirito, e quindi al compimento dell'opera di Dio attraverso l'opera dell'uomo: così accade, a titolo di esempio, nella preghiera.
2 - Nella preghiera, quando siamo in comunione con Gesù e come lui vogliamo fare la volontà del Padre, "lo Spirito Santo intercede per i credenti secondo i disegni di Dio" (Rm 8,27), e dunque la preghiera effettuata corrisponde, in proporzione alla docilità dell'orante allo Spirito Santo, ad una manifestazione di Dio che parla attraverso l'uomo: ciò in modo simile a quanto avviene nella Sacra Scrittura, nella quale, come sappiamo, la persona ispirata, liberamente, dice tutto e soltanto quello che Dio vuole.
3 - Pertanto, quando, con la preghiera nello Spirito Santo, domandiamo qualcosa al Signore, egli esaudisce la nostra richiesta perché essa si inserisce nel suo disegno universale di salvezza integrale per ogni uomo, la quale riguarda innanzi tutto la salvezza eterna dell'anima.
4 - Rovesciando il modo di esprimerci, possiamo dire che attraverso la preghiera, come anche attraverso ogni altra azione compiuta nello Spirito Santo, noi ci inseriamo sempre più perfettamente nel disegno di Dio, e diventiamo così suoi collaboratori, riguardo a tutto il bene che egli vuole realizzare a favore di tutti gli uomini e dunque anche di noi stessi.
5 - L'agire virtuoso non è solo e primariamente nostro: "É Dio infatti che suscita in noi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni" (cfr. Fil 2,13). Così Giovanni Paolo II, parlando dell'impegno della Chiesa per lo sviluppo come dovere del suo ministero pastorale, lo indica come partecipazione al piano di Dio (cfr. Sollicitudo Rei Socialis, 31).
IV
Conversione e Santificazione
1 - L'uomo è teneramente amato dal Signore, il quale, rispettandone la libertà, nella grazia dello Spirito Santo, lo chiama alla conversione e a raggiungere il grado di santità che ha ricevuto come dono: bisogna cercare di abbandonare ogni forma di male e di compiere tutto e soltanto quel bene che Dio si aspetta liberamente da noi.
2 - Mediante la fede e il Battesimo si ha la prima e fondamentale conversione dell'uomo, cioè la giustificazione, che implica la santificazione di tutto l'essere e dunque un cammino di conversione continua per tutta la vita (cfr. CCC, 1427ss).
3 - Il processo di santificazione non è mai totale, non solo rispetto a ciò che non si è ancora conosciuto o capito, ma anche rispetto all'osservanza o alla piena osservanza di ciò che abbiamo conosciuto o capito, e necessita di ininterrotte fasi successive che richiedono sempre il perdono e l'aiuto del Signore oltre alla collaborazione, innanzi tutto di fede, da parte dell'uomo.
4 - In tale processo "il dono primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di lui. Ma perché la carità, come buon seme, cresca e nidifichi, ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e con l'aiuto della sua grazia compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto all'eucaristia, e alle azioni liturgiche; applicarsi costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, all'attivo servizio dei fratelli e all'esercizio di tutte le virtù" (Lumen Gentium, 42a).
5 - La santità é vocazione e condizione di salvezza per ogni uomo, in ogni stato di vita, in ogni età, in ogni condizione sociale, e modello di ogni santità è la persona del Verbo fatto carne, crocifisso e risorto, sempre docile alla volontà amorevole e liberante del Padre.
6 - Ogni uomo, pertanto, è chiamato a configurarsi a Cristo e a rivestirsi dei suoi sentimenti, come San Paolo, il quale, senza avere la pretesa di essere né giustificato né perfetto, pur essendo consapevole di non avere colpa alcuna (cfr. Fil 3,12; 1 Cor 4,4), così afferma: "Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me" (Gal 2,20).
V
I Patroni della Famiglia San Nicodemo
1 - I Patroni principali dell'Istituto sono la Santissima Trinità, la Sacra Famiglia, San Nicodemo Abate, San Giovanni Battista e Santa Francesca Saverio Cabrini.
2 - La Santissima Trinità, adorata e glorificata, e la Sacra Famiglia vengono in particolare invocate in relazione al carattere familiare della Famiglia San Nicodemo; San Nicodemo Abate e San Giovanni Battista perché di essa sono: il primo l'ispiratore e il titolare, il secondo la figura emblematica del carisma fondamentale; Santa Francesca Saverio Cabrini perché è festeggiata nel giorno in cui si è aperta la prima casa della Famiglia stessa.
3 - Altri Santi Protettori sono per primi: San Michele Arcangelo, come aiuto nei bisogni e nelle azioni di sollievo spirituale; San Francesco d'Assisi e Santa Chiara, come protettori della comunione fraterna tra i membri della Famiglia San Nicodemo; i Santi Cosma e Damiano, in particolare come aiuto nei bisogni e nelle azioni di sollievo materiale, fisico e psichico.
4 - Quindi si annoverano: i Dodici Santi Apostoli e San Paolo Apostolo, come aiuto alla Famiglia, in quanto parte della Chiesa; San Francesco di Paola perché protettore della Regione Calabria dove nasce la Famiglia; Santa Monica, la Beata Laura Vicuña, San Francesco Saverio e San Leopoldo Mandi? come aiuto nell'attività della Famiglia riguardanti, rispettivamente, la preghiera, la penitenza, l'annuncio missionario e la preparazione e amministrazione del Sacramento della Riconciliazione; Sant'Antonio di Padova, come sostegno ai membri della Famiglia per vivere la castità; Santa Alessandra di Amiso e San Tommaso d'Aquino, quali protettori delle persone che maggiormente hanno pensato la nascita, la natura e la finalità della Famiglia San Nicodemo.
5 - Dopo la Santissima Trinità, è proprio alla Madonna, Madre di Gesù e Sposa di San Giuseppe, Donna di Nazareth, che si vuole affidare, in modo speciale, la vita e l'opera della Famiglia San Nicodemo.
6 - La Madonna, Porta del Cielo e Madre della Chiesa, infatti, insieme alla Santissima Trinità, viene pure ricordata nel distintivo dell'Istituto, che riporta: la Scritta Famiglia San Nicodemo, una Croce, simbolo della Redenzione, un Triangolo, un Sole e una Colomba, simboli rispettivamente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nonché una Corona a dodici stelle, simbolo, appunto, della Madonna, Madre di Dio e Regina del Cielo e della Terra.
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PROGETTO STATUTARIO
Erezione Canonica e Fondazione
Art. 1 - ...
Art. 2 - ...
Natura e Finalità
Art. 3 - § 1. La "Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Clericale Religioso", è una forma stabile di vita con la quale dei fedeli cattolici, laici e chierici, ricercano la propria santificazione, secondo la misura del dono ricevuto.
§ 2. Essi, nell'unione intima con Gesù, si propongono di testimoniare l'uguale dignità di ogni uomo e di vivere tra loro, un rapporto cristiano familiare, nel rispetto della singola persona, nella semplicità e nel mutuo sostegno, coscienti di essere inseriti nel circolo dell'amore interno ed esterno della Famiglia Trinitaria.
§ 3. La Famiglia Missionaria San Nicodemo, essa stessa salvata e sempre bisognosa di salvezza, volendo portare alla comunione Trinitaria ogni uomo, si pone al servizio della Redenzione, nella Chiesa e secondo la volontà di Dio.
Art. 4 - § 1. Nella sua partecipazione all'opera pastorale della Chiesa, l'Istituto in particolare si vuole impegnare:
1° nell'evangelizzazione, evidenziando da una parte l'amore e la vicinanza salvifica del Signore e dall'altra la sua santità, e dunque la necessità per l'uomo di convertirsi;
2° nella preghiera e nella penitenza, offerte primariamente secondo la volontà di Dio e per la conversione dei peccatori;
3° nella promozione, nella preparazione e nell'amministrazione del sacramento della Confessione.
§ 2. Attraverso quest'ultima azione pastorale, si vuol fare affrontare convenientemente alla persona umana la sofferenza materiale, fisica, psichica e spirituale e, finalmente, rimuovere quella morale, in modo che essa possa vivere nella pace, nella serenità e nella gioia.
Art. 5 - L'Istituto, inoltre, vuole interessarsi del bene integrale dei familiari stretti dei propri membri, anche assistendoli nei bisogni materiali urgenti.
Consacrazione Religiosa
Art. 6 - Vita Consacrata.
Lo stato di vita consacrata, che si realizza attraverso il rito della promessa religiosa e si radica nel Battesimo, appare come uno dei modi di conoscere una più intima consacrazione a Dio. Nella vita consacrata, i fedeli di Cristo si propongono, sotto la mozione dello Spirito Santo, di seguire Cristo più da vicino, di donarsi a Dio amato sopra ogni cosa e, tendendo alla perfezione della carità a servizio del Regno, di significare e annunziare nella Chiesa la gloria del mondo futuro (cfr. CCC, 916).
Art. 7 - Professione Religiosa.
Con la professione religiosa il candidato, guidato e sostenuto dallo Spirito Santo, nella comunione con Cristo e alla sua sequela, nella ricerca e nell'attuazione della volontà del Padre, mediante il ministero della Chiesa, si consacra a Dio ed assume con voto pubblico l'obbligo di praticare i tre consigli evangelici di castità nel celibato, di povertà e di obbedienza, seguendo le Costituzioni di questo Istituto, cioè il suo Statuto e il suo Regolamento.
Art. 8 - Devozione alla Madonna.
Nella stessa circostanza, il candidato si impegna formalmente a curare l'amore filiale verso la Madonna, via privilegiata per la fedeltà alla vocazione ricevuta e un aiuto efficacissimo per progredire in essa e viverla in pienezza (cfr. Vita Consecrata, 28).
Art. 9 - Consigli Evangelici.
§ 1. - La perfezione della Legge nuova consiste essenzialmente nei comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo: oltre ai precetti, essa comprende anche i consigli evangelici. I precetti mirano a rimuovere ciò che è incompatibile con la carità. I consigli si prefiggono di rimuovere ciò che, pur senza contrastare con la carità, può rappresentare un ostacolo per il suo sviluppo (cfr. CCC, 1973).
§ 2. - I consigli evangelici non vanno considerati come una negazione dei valori inerenti alla sessualità, al legittimo desiderio di disporre di beni materiali e di decidere autonomamente di sé. Essi, invece, pur affermando il valore dei beni creati, li relativizzano, additando Dio come il bene assoluto (cfr. Vita Consecrata, 87).
Art. 10 - Castità nel Celibato.
§ 1. - Il consiglio evangelico di castità assunto per il Regno dei cieli, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato (cfr. CIC, 599).
§ 2. - La persona consacrata attesta che, in Cristo, l'uomo può trovare la forza della padronanza di sé e della disciplina necessarie per non cadere nella schiavitù dei sensi e degli istinti (cfr. Vita Consecrata, 88).
Art. 11 - Povertà.
§ 1. - Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, ha innanzi tutto il significato di testimoniare Dio come vera ricchezza del cuore umano.
§ 2. - Inoltre, comporta una testimonianza evangelica di abnegazione e di sobrietà, aliena dalle ricchezze terrene, e di attenzione alle necessità del prossimo e dei poveri in particolare (cfr. CIC, 600; Vita Consecrata, 90).
§ 3. - Per quanto riguarda le proprietà e le entrate finanziarie dei singoli Fratelli, si rimanda a quanto è previsto dal diritto comune nonché dagli artt. 78 e 79 del presente Statuto.
Art. 12 - Obbedienza.
§ 1. - Il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni (cfr. CIC, 601).
§ 2. - L' obbedienza che caratterizza la vita consacrata e che ripropone in modo particolarmente vivo l'obbedienza di Cristo al Padre, testimonia che non c'è contraddizione tra obbedienza e libertà: in effetti, l'atteggiamento del Figlio svela il mistero della libertà umana come cammino d'obbedienza alla volontà del Padre e il mistero dell'obbedienza come cammino di progressiva conquista della vera libertà (cfr. Vita Consecrata, 91).
§ 3. - L'obbedienza nella vita religiosa assume un particolare significato anche per la dimensione comunitaria che la caratterizza: nella fraternità, animata dallo Spirito, ciascuno intrattiene con l'altro un prezioso dialogo per scoprire la volontà del Padre, e tutti riconoscono in chi presiede l'espressione della paternità di Dio e l'esercizio dell'autorità ricevuta da Dio, a servizio del discernimento e della comunione.
§ 4. - Contro lo spirito di discordia e di divisione, autorità e obbedienza risplendono come un segno di quell'unica paternità che viene da Dio, della fraternità nata dallo Spirito, della libertà interiore di chi si fida di Dio nonostante i limiti umani di quanti Lo rappresentano (cfr. Vita Consecrata, 92).
Relazione con Dio
Art. 13 - Chiamata alla comunione Trinitaria.
§ 1. La relazione con Dio è il bene fondamentale di ogni uomo, infatti "il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio; e Dio non cessa di attirare a sé l'uomo e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa" (CCC, 27a).
§ 2. L'uomo è dunque creato per vivere in comunione con Dio, più precisamente "con ognuna delle Persone divine, senza in alcun modo separarle. Chi rende gloria al Padre lo fa per il Figlio nello Spirito Santo; chi segue Cristo, lo fa perché il Padre lo attira e perché lo Spirito lo guida" (CCC, 259c).
§ 3. Nella misura che, nella docilità allo Spirito Santo, ci uniamo alla Persona del Figlio unigenito, alla sua Umanità glorificata e in particolare alla sua volontà umana, il nostro agire sgorga insieme da noi e dallo stesso Spirito Santo e si rivolge come espressione d'amore al Padre, non solamente per mezzo di Cristo, ma anche in lui (cfr. CCC, 2564, 2615, 2673).
§ 4 E poiché la Santissima Trinità è consustanziale e indivisibile, la nostra azione di adorazione e di glorificazione del Padre, nello stesso tempo si rivolge al Figlio e al loro unico Santo Spirito (cfr. CCC, 2789).
Art. 14 - Unione con Dio nella Chiesa.
§ 1. L'unione con Cristo si realizza concretamente nella Chiesa, suo Corpo mistico. La Chiesa è in Cristo come un sacramento, o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Se la Chiesa è il sacramento dell'intima unione con Dio, tale è in Gesù Cristo, in cui questa stessa unione si attua come realtà salvifica.
§ 2. Tale è in Gesù Cristo per opera dello Spirito Santo. La pienezza della realtà salvifica, che è il Cristo nella storia, si diffonde in modo sacramentale nella potenza dello Spirito Paraclito. Dentro l'azione svolta dalla Chiesa nella storia della salvezza, inscritta nella storia dell'umanità, è presente e operante lo Spirito Santo (cfr. Dominum et Vivificantem, 63-64).
Art. 15 - Cammino di perfezione.
§ 1. Tutti gli uomini sono chiamati alla santità, tutti sono chiamati dal Padre ad essere in tutto obbedienti alla sua volontà e ad essere conformi all'immagine del Figlio suo.
§ 2.Il Signore, nell'Antico Testamento, dice al suo popolo: "Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo" (Lv 20,26a) e Gesù nel Nuovo Testamento aggiunge: "Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste" (Mt 5,48) e ancora "Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri" (Gv 13,34b).
§ 3. È necessario pertanto fare continuamente un esercizio di umiltà, tanto rispetto alla comprensione quanto alla capacità di fare il bene, impegnandosi conseguentemente nella ricerca e nell'accoglienza della verità e della grazia.
§ 4. Inoltre, per imparare ad affrontare e ad accettare la croce nell'attuazione del bene e nel rifiuto del male, bisogna rafforzarsi mediante le opere di penitenza.
§ 5. L'unione sempre più intima con Cristo, e in lui, con la Santissima Trinità, comporta l'ascesi e la mortificazione, che gradatamente conducono a vivere nella pace e nella gioia delle beatitudini (cfr. CCC, 2014, 2015).
Art. 16 - Grazia e Preghiera.
§ 1. La ricerca della grazia avviene nella preghiera ma anche nelle stesse opere ben fatte: da queste, infatti, scaturisce una grande sicurezza nella fede (cfr. 1 Tim 3,13).
§ 2. Preghiera e vita cristiana sono inseparabili, perché si tratta del medesimo amore e della medesima abnegazione, che scaturisce dall'amore. La medesima conformità filiale e piena d'amore al disegno d'amore del Padre. La medesima unione trasformante nello Spirito Santo, che sempre più ci configura a Cristo Gesù. Il medesimo amore per tutti gli uomini, quell'amore con cui Gesù ci ha amati.
§ 3. Prega incessantemente colui che unisce la preghiera alle opere e le opere alla preghiera. Soltanto così noi possiamo ritenere realizzabile il principio di pregare incessantemente (cfr. CCC, 2745).
Persona e Comunità
Art. 17 - La Vocazione della Persona umana.
§ 1. La dignità della persona umana ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine di Dio, nell'adesione alla sua volontà e nella comunione con Lui.
§ 2. É proprio dell'essere umano tendere liberamente a questo compimento; con i suoi atti liberi, la persona umana si può conformare al bene promesso da Dio e attestato dalla coscienza morale, e cosi si edifica e cresce interiormente (cfr. CCC, 1700).
§ 3. Un edificarsi e una crescita che tendono al bene integrale dell'uomo, dell'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, di corpo e anima, di cuore e coscienza, di pensiero e volontà.
§ 4. L'edificarsi e la crescita sono pure ordinati al bene comune di ogni uomo, all'instaurazione di una fratellanza universale (cfr. Gaudium et Spes, 3)
Art. 18 - Sviluppo della Persona e Comunità Religiosa.
§ 1. La comunità religiosa, per il fatto che aiuta a crescere nell'amore verso Dio e i fratelli, diventa anche luogo di crescita umana, di valorizzazione della persona.
§ 2. Il percorso è esigente, perché comporta la rinuncia di beni molto apprezzabili, ma non impossibile: lo dimostra la schiera dei santi e sante e le meravigliose figure di religiosi e religiose, che hanno mostrato come la consacrazione a Cristo non si oppone al vero progresso della persona umana.
§ 3. Tale progresso non conosce limiti, perché comporta un continuo rivestirsi non soltanto dei valori spirituali, ma anche di quelli di ordine psicologico, culturale e sociale (cfr. Vita Consecrata, 35), conformando i propri pensieri, parole ed opere ai sentimenti che furono in Cristo Gesù e seguendone gli esempi (cfr. CCC, 1694).
Art. 19 - La Comunicazione.
§ 1. Tra i valori non spirituali appena ricordati una particolare importanza riveste la comunicazione.
§ 2. La comunicazione crea normalmente relazioni più strette, alimenta lo spirito di famiglia e la partecipazione alle vicende dell'intero Istituto, sensibilizza ai problemi generali, stringe le persone consacrate attorno alla comune missione.
§ 3. La mancanza e la povertà di comunicazione genera di solito l'indebolimento della fraternità, per la non conoscenza del vissuto altrui che rende estraneo il confratello e anonimo il rapporto, oltre che creare vere e proprie situazioni di isolamento e di solitudine.
§ 4. La comunione nasce soprattutto dalla condivisione dei beni dello Spirito; le forme assunte dalla comunicazione dei doni spirituali possono essere diverse: condivisione della Parola e dell'esperienza di Dio, discernimento comunitario, progetto comunitario, correzione fraterna, la revisione di vita e altre forme tipiche della tradizione. nel mondo.
§ 5. Ogni forma di comunicazione comporta itinerari e difficoltà psicologiche particolari che possono essere affrontate positivamente anche con l'aiuto delle scienze umane, che possono rivelarsi utili ma non sono sufficienti.
§ 6. Per tutti è necessario avere a cuore il bene del fratello coltivando la capacità evangelica di ricevere dagli altri tutto quello che essi desiderano dare e comunicare, e di fatto comunicano con la loro stessa esistenza (cfr. Vita Consecrata, 30-33).
§ 7. Bisogna conformarsi all'insegnamento di San Paolo, nella lettera ai Filippesi: "Rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù" (Fil 2,2-5).
Art. 20 - La Persona umana e la Persona divina.
§ 1. La verità della persona umana trova ultimamente luce nel mistero del Verbo incarnato. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro cioè di Cristo Signore. Egli è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato.
§ 2. Cristo rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione: la persona umana é chiamata a diventare figlio con il Figlio, e a partecipare, nello Spirito Santo, alla sua relazione con Dio chiamandolo: Abbà, Padre!
§ 3. È dunque in questa relazione con Dio Padre, in Cristo, nel nome di Cristo, che la persona umana riceve la sua determinazione suprema, diventando così anche capace, fortificato dalla speranza, di adempiere la legge nuova dell'amore, ad amare come Gesù stesso ha amato (cfr. Gaudium et Spes, 22).
Art. 21 - Identità e Maturità affettiva.
§ 1. Il processo di maturazione umana avviene dunque nella propria identificazione con la chiamata di Dio; in particolare, l'identità della persona consacrata è opera dello Spirito, che spinge a conformarsi a Cristo, secondo quella particolare modalità che è data dal carisma originario, mediazione del Vangelo ai membri di un dato Istituto.
§ 2. Una identità incerta può spingere, specie nei momenti di difficoltà, verso un'autorealizzazione malintesa, con bisogno estremo di risultati positivi e dell'approvazione da parte degli altri, con esagerata paura del fallimento e depressione per insuccessi.
§ 3. La vita fraterna in comune esige da parte di tutti un buon equilibrio psicologico, entro cui possa maturare la vita affettiva del singolo.
§ 4. Componente fondamentale di tale maturazione è la libertà affettiva, grazie alla quale il consacrato ama la sua vocazione, e ama secondo la sua vocazione: é proprio questa libertà e maturità che consente di vivere bene l'affettività, all'interno come all'esterno della comunità (cfr. Vita Consecrata, 36-37).
Art. 22 - La Santità personale e comunitaria.
§ 1. Ogni Fratello, pertanto, deve cercare di prender sempre più coscienza del suo essere persona e dei diversi aspetti che la riguardano, in modo da realizzare in sé stesso quella santità che sola può dare pieno appagamento alle aspirazioni dell'uomo.
§ 2. Oltre alla santità personale, ogni Fratello deve contribuire, non soltanto passivamente ma anche attivamente e proprio come aspetto della sua santità personale, alla realizzazione, per quanto da lui dipende, della santità comunitaria.
§ 3. L'Istituto, da parte sua, si impegna a vigilare affinché, attraverso l'adesione sapienziale di ogni Fratello al suo carisma spirituale ed apostolico, si possa raggiungere l'auspicata perfezione evangelica personale e comunitaria (cfr. Vita Consecrata, 93).
§ 4. L'atteggiamento di carità richiesto ai singoli Fratelli, deve riflettersi in ogni struttura, spontanea e organizzata, della vita comunitaria;
§ 5. L'autorità preposta deve opportunamente vigilare affinché ogni sua espressione sia sempre più segno e strumento di comunione con Dio e tra i Fratelli, bandendo ogni sorta di male, in particolare la doppiezza.
Art. 23 - Modalità di vita personale e comunitaria.
§ 1. I membri effettivi dell'Istituto, vivono in comunità di vita fraterna; il termine fraternità indica che i membri della comunità restano profondamente uguali: pertanto deve essere bandito ogni atteggiamento di superiorità e deve ricercarsi lo sforzo di ognuno a farsi prossimo ai confratelli e ad onorarli.
§ 2. Questo non significa in alcun modo sminuire il ruolo dell'autorità che anzi deve essere da tutti riconosciuto, rispettato e apprezzato come la mediazione della volontà salvifica del Signore.
§ 3. Volendo favorire la maturazione personale e insieme quella comunitaria, lo stile di vita è caratterizzato, in particolare nella preghiera e nel tempo propriamente libero, da momenti comunitari e da momenti individuali.
Art. 24 - Aspetti strutturali della vita in comunità.
§ 1. All'interno dei locali della comunità, tranne casi contingenti, ogni Fratello dovrà avere almeno una stanza, a suo esclusivo uso personale. Si dovrà però fare ogni sforzo affinché, in ogni comunità, ciascun Fratello possa avere, oltre al bagno personale, la disponibilità di due stanze: una per dormire e l'altra per lo studio o qualche attività lavorativa a carattere individuale e silenzioso.
§ 2. È consentito tenere nella propria cella tutti i mezzi di comunicazione sociale, ma il loro uso sia fatto con prudenza e moderazione, e senza recare disturbo alle persone che sono presenti negli ambienti vicini. La cella non deve mai diventare luogo di conversazione: l'accoglienza di una persona nella propria cella deve avere il carattere di straordinaria e necessaria esigenza.
§ 3. Alcune altre specificazioni sulla vita in comunità dei Fratelli, in particolare riguardo all'utilizzo del tempo e al vestiario, sono indicate nel Regolamento.
Apostolato
Art. 25 - Termine dell'Apostolato.
§ 1. Partecipando all'opera pastorale della Chiesa, la Famiglia San Nicodemo vuole aiutare tutti gli uomini a maturare e a scoprire il rapporto personale con il Dio vivente, uno e trino, santo e misericordioso.
§ 2. In funzione di ciò, la Famiglia vuole anche aiutare ogni uomo a prendere coscienza della sua propria vocazione, attraverso l'inculturazione dei valori cristiani - in particolare la giustizia e la pace - e la diffusione e la proposizione comprensibile della verità evangelica.
§ 3. Per realizzare questo, anche quando il suo operare assume dimensioni generalizzate, la Famiglia si pone ultimamente al servizio dell'uomo concreto, chiamato a salvarsi nella sua storia, cioè nel suo luogo e nel suo tempo.
Art. 26 - Aiuti e Mezzi dell'Apostolato.
§ 1. L'Istituto Clericale Religioso della Famiglia Missionaria San Nicodemo, nello svolgimento delle sue opere di apostolato, si può avvalere della collaborazione dell'Istituto Religioso Femminile e dell'Associazione Ecclesiale della Famiglia stessa.
§ 2. Per sostenere e realizzare le sue finalità di apostolato, la Famiglia si avvarrà anche di pubblicazioni e dei mezzi di comunicazione sociale.
§ 3. Per svolgere al meglio le sue attività, l'Istituto conterà tra i suoi membri degli esperti in Teologia Morale, in Teologia Spirituale e in Psicologia, e potrà poter ricorrere ad altri Specialisti, interni od esterni alla Famiglia San Nicodemo.
§ 4. Soprattutto, essendo la Famiglia parte della Chiesa, mentre la serve fa affidamento sul suo aiuto per poter svolgere il suo apostolato.
Art. 27 - Apostolato della Preghiera e della Penitenza.
§ 1. Perché sulla terra si attui la salvezza e abbiano successo i tentativi degli uomini per realizzarla, è necessario il dono della grazia che viene da Dio (cfr. Centesimus Annus, 59).
§ 2. Dunque la salvezza e la sua realizzazione sono frutto della grazia e questa grazia bisogna implorarla (cfr. Sollicitudo Rei Socialis, 31), sia con la preghiera sia con l'offerta della penitenza (cfr. Ad Gentes, 38).
§ 3. È soprattutto nella celebrazione e nell'adorazione dell'Eucarestia, fonte e culmine dell'evangelizzazione, che si può chiedere il dono della salvezza e delle energie per collaborare alla sua realizzazione, sull'esempio di Gesù Cristo che in tale sacramento dà la vita per i suoi amici (cfr. Sollicitudo Rei Socialis, 49).
§ 4. I membri della Famiglia sono consapevoli di doversi impegnare, e lo faranno secondo le modalità previste nel Regolamento, alla preghiera e alla penitenza, tramite di grazia per la salvezza propria e quella dei fratelli.
Art. 28 - Attività a livello Diocesano.
§ 1. Nella consapevolezza di dover contribuire alla salvezza degli uomini in concreto, la Famiglia San Nicodemo si propone anche di avvicinarne alcuni nel loro territorio e per fare questo si pone al servizio della Chiesa Diocesana.
§ 2. I membri dell'Istituto Clericale Religioso della Famiglia San Nicodemo, possono essere presenti in una Diocesi con una o più comunità, e, quando è possibile, saranno aggregati in modo tale da poter guidare almeno una Parrocchia.
§ 3. Essi compiono una prima forma di apostolato attraverso la testimonianza della loro vita cristiana, nella forma di speciale consacrazione a Dio (cfr. 2 Cor 3,2).
§ 4. Inoltre offrono il loro impegno di preghiera e di penitenza, particolarmente per la salvezza degli abitanti della Diocesi in cui vivono.
§ 5. Ancora, nella misura che è possibile, l'Istituto vuole offrire, alle Parrocchie della stessa Diocesi, un sostegno qualificato riguardo alla preparazione e all'amministrazione del sacramento della Riconciliazione.
§ 6. Si propone, infine, di promuovere il culto di San Nicodemo, almeno in una Parrocchia di ciascuna Diocesi in cui l'Istituto stesso opererà.
Art. 29 - Apostolato rivolto alla Famiglia.
§ 1. Una specifica finalità di apostolato che l'Istituto vuole realizzare, è quella di contribuire allo sviluppo della famiglia come piccola chiesa e cellula fondamentale della società.
§ 2. All'uopo, l'Istituto si prende cura, per quanto è possibile, del bene integrale di tutti i familiari stretti dei suoi membri, anche assistendoli nei loro bisogni materiali urgenti ma interessandosi innanzi tutto del loro benessere morale e spirituale.
§ 3. Inoltre, nella sua attività di apostolato, si propone di diffondere fra i fedeli un similare atteggiamento di cura verso i loro familiari.
Art. 30 - Attività lavorativa come Apostolato.
§ 1. Lo sviluppo economico contribuisce all'elevazione morale della società e della famiglia in particolare, e diventa, così, luce di verità e possibilità di arrivare a conoscere e ad amare la verità assoluta che è Cristo.
§ 2. All'uopo l'Istituto Clericale Religioso della Famiglia San Nicodemo, dove è possibile, promuove la nascita di qualche Attività lavorativa, al fine di alleviare il problema della disoccupazione, e insieme possibilmente altri problemi sociali, oltre che creare un'opportunità di lavoro per i Fratelli dell'Istituto stesso.
§ 3. Alcuni di essi, infatti, come impegno principale di apostolato possono svolgere un'Attività lavorativa, anche esterna rispetto al domicilio della comunità, annunciando l'amore salvifico di Dio e la sua santità, con l'amore verso il prossimo e la fedeltà all'imperativo morale.
Adesione e Separazione
Art. 31 - Ammissione temporanea all'Istituto.
§ 1. Per essere accolti nell'Istituto Clericale Religioso della Famiglia Missionaria San Nicodemo, è necessario aver compiuto i sedici anni di età ed, inoltre, avere una buona salute, adeguato carattere e sufficienti qualità di maturità per assumere il genere di vita proprio dell'Istituto stesso: le persone accolte diventano membri ordinari, ovvero membri non effettivi, dell'Istituto e rimangono tali per tutto il tempo del Probandato e del Noviziato.
§ 2. È pure possibile accogliere in case della Comunità dei ragazzi di età inferiore ai sedici anni, che vogliono diventare Fratelli, ma fino a quando non raggiungono il sedicesimo anno di età essi rivestono lo status di semplici studenti.
§ 3. Per essere ammessi al Noviziato, bisogna aver compiuto i diciassette anni. Il Noviziato ha la durata di un anno. Al termine il candidato o lascia l'Istituto o, se giudicato idoneo, nel corso di un rito religioso emette la Professione, assume formalmente gli impegni previsti dallo Statuto e dal Regolamento e viene ammesso, in maniera temporanea, tra i membri effettivi dell'Istituto stesso.
Art. 32 - Ammissione definitiva all'Istituto.
§ 1. I membri effettivi si distinguono in membri effettivi di aggregazione temporanea e membri effettivi di aggregazione definitiva.
§ 2. Chi inizia la vita di appartenenza effettiva alla Famiglia, deve trascorrere un tempo di aggregazione temporanea della durata, ordinariamente, di cinque anni e al termine il membro giudicato idoneo viene ammesso all'aggregazione definitiva.
§ 3. Il Fondatore, in quanto tale, ha la qualità di membro effettivo di aggregazione definitiva.
Art. 33 - Responsabili dell'Ammissione e della Formazione.
§ 1. Demandato all'accoglienza di chi chiede di entrare nel Probandato e nel Noviziato è il Superiore Provinciale, nel secondo caso con il voto consultivo del Consiglio Provinciale.
§ 2. Il Superiore Provinciale, nomina per la formazione dei Probandi e dei Novizi alcuni Responsabili, i quali, con l'eventuale collaborazione di altri Educatori, cureranno tale formazione in perfetto accordo con lo stesso Superiore Provinciale.
§ 3. Al termine di ognuno dei due periodi di preparazione e di prova, l'interessato potrà fare domanda scritta di ammissione, rispettivamente, al Noviziato o fra i membri effettivi dell'Istituto, al Superiore Provinciale che la potrà accogliere, nel secondo con voto deliberativo del Consiglio Provinciale.
§ 4. Quest'ultima procedura deve essere pure adottata quando, annualmente, devono essere rinnovati i voti prima di quelli che si riferiscono all'aggregazione definitiva.
§ 5. Per essere ammessi all'aggregazione definitiva, sempre di seguito a domanda scritta, l'interessato dovrà mostrare di aver sufficientemente assimilato, spiritualmente e pastoralmente, il carisma dell'Istituto: demandato a decidere sulla richiesta è il Superiore Generale con voto deliberativo del suo Consiglio.
Art. 34 - Separazione dall'Istituto.
Per l'uscita di un membro effettivo dall'Istituto, si procederà per come previsto dal vigente Codice Canonico (cfr. cann. 686-704) nonché dagli articoli al riguardo di cui alla sezione Governo dell'Istituto di questo Statuto.
Formazione
Art. 35 - Linee fondamentali e Scopo della Formazione.
§ 1. Nel Regolamento sono evidenziati alcuni elementi ed aspetti della formazione che si ritengono di base per la focalizzazione e l'attuazione della spiritualità dei membri dell'Istituto Clericale Religioso della Famiglia San Nicodemo.
§ 2. Tra l'altro, nel Regolamento - art. 11, § 3 - si richiede la conoscenza delle Costituzioni e la progressiva conoscenza della Bibbia, di un Catechismo e di un documento ecclesiale sulla Vita Consacrata.
§ 3. Attraverso lo studio di questi documenti si vuole far conoscere il carisma della Famiglia San Nicodemo all'interno della Vita Religiosa, e questa all'interno della dottrina generale della Santa Chiesa che media la Parola di Dio.
§ 4. Gli elementi e aspetti formativi di cui sopra, vengono opportunamente ampliati e approfonditi in questa sezione, nella quale vengono tracciate le linee fondamentali di un progetto di formazione, il cui scopo è quello di accompagnare, in ogni stadio della loro esistenza, tutti i membri della Famiglia San Nicodemo.
Art. 36 - "Ratio Formationis".
§ 1. Per esplicitare o rendere operativo quanto viene stabilito nelle Costituzioni dell'Istituto intorno alla Formazione, saranno emanate dall'Autorità competente delle Disposizioni, le quali avranno lo stesso valore obbligante delle Costituzioni e non potranno mai essere in contrasto con le stesse.
§ 2. Tali Disposizioni, assieme a quanto viene stabilito nelle Costituzioni intorno alla Formazione, verranno esposte in modo organico in un unicum e costituiranno la Ratio Formationis dell'Istituto.
Art. 37 - Destinatari della Formazione.
§ 1. Sono destinatari di questo iter formativo, ciascuno per la sua parte, i membri ordinari e i membri effettivi della "Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Clericale Religioso".
§ 2. Sono membri ordinari coloro che aspirano a diventare membri effettivi della Famiglia e rivestono lo status di Probandi o Novizi.
§ 3. I membri effettivi si distinguono in membri effettivi di aggregazione temporanea e membri effettivi di aggregazione definitiva.
Art. 38 - Responsabili della Formazione.
§ 1. Demandato all'accoglienza di chi chiede di entrare nel Probandato, nel Noviziato e tra i membri effettivi di aggregazione temporanea, è il Superiore Provinciale, nel terzo caso con il voto deliberativo del proprio Consiglio.
§ 2. Lo stesso Superiore Provinciale, perciò, é responsabile della formazione dei Probandi e dei Novizi; egli nomina per la loro formazione un Educatore, il quale, con l'eventuale apporto di altri Collaboratori, curerà tale formazione in perfetto accordo con lui.
§ 3. Il Superiore Provinciale ha pure il compito di curare la formazione dei membri effettivi dell'Istituto, sia di quelli di aggregazione temporanea che di quelli di aggregazione definitiva.
§ 4. In questo caso, però, il Superiore Provinciale dovrà agire secondo le indicazioni del Superiore Generale, e in perfetto accordo con lui, considerato che demandato ad accogliere tra i membri effettivi di aggregazione definitiva é il Superiore Generale, con voto deliberativo del Consiglio Generale.
Art. 39 - Fasi e Aspetti della Formazione.
§ 1. Da quanto sopra riportato emergono chiaramente le diverse fasi della formazione: Probandato, Noviziato, Aggregazione Temporanea e Aggregazione Definitiva.
§ 2. Per essere ammesso al Probandato, l'interessato dovrà manifestare di voler vivere la fede cristiana e di volerla vivere nella vita religiosa.
§ 3. La formazione ha lo scopo di verificare l'accoglienza teorica e fattiva degli elementi fondamentali della vita cristiana e religiosa.
§ 4. Per essere ammesso al Noviziato, il Probando dovrà dichiarare di voler vivere la vita religiosa secondo il carisma della Famiglia San Nicodemo e dunque di volersi impegnare alla relativa verifica.
§ 5. La formazione ha lo scopo di verificare un'iniziale e sufficiente attuazione della spiritualità e del carisma dell'Istituto Clericale Religioso della Famiglia Missionaria San Nicodemo.
§ 6. Per essere ammesso all'Aggregazione Temporanea, il Novizio dovrà dichiarare di avere sperimentato la serenità e la gioia di vivere la vita consacrata secondo il carisma della Famiglia San Nicodemo e, conseguentemente, di volere continuare la sua permanenza nell'Istituto.
§ 7. La formazione dovrà perseguire una convinta e profonda attuazione della spiritualità e del carisma della Famiglia Missionaria San Nicodemo.
§ 8. Per essere ammesso all'Aggregazione Definitiva, l'interessato dovrà mostrare di aver sufficientemente assimilato, spiritualmente e pastoralmente, il carisma dell'Istituto.
§ 9. La formazione dovrà sempre più perseguire una maturazione e una naturale attuazione della spiritualità e del carisma della Famiglia Missionaria San Nicodemo.
Art. 40 - L'Impegno della Formazione iniziale.
§ 1. Obiettivo centrale del cammino formativo è la preparazione della persona alla totale consacrazione di sé a Dio nella sequela di Cristo, a servizio della missione.
§ 2. La formazione dovrà, pertanto, raggiungere in profondità la persona stessa, così che ogni suo atteggiamento o gesto, nei momenti importanti e nelle circostanze ordinarie della vita, abbia a rivelarne la piena e gioiosa appartenenza a Dio.
§ 3. Dal momento che il fine della vita consacrata consiste nella configurazione al Signore Gesù e alla sua totale oblazione, è soprattutto a questo che deve mirare la formazione. Si tratta di un itinerario di progressiva assimilazione dei sentimenti di Cristo verso il Padre.
§ 4. Dovrà essere formazione di tutta la persona, in ogni aspetto della sua individualità, nei comportamenti come nelle intenzioni.
§ 5. La formazione, comprende tutti i campi della vita cristiana e della vita consacrata e, pertanto, richiede una preparazione umana, culturale, spirituale e pastorale, ponendo ogni attenzione perché sia favorita l'integrazione armonica dei vari aspetti.
§ 6. Nel caso delle vocazioni al presbiterato, tale formazione deve coincidere ed armonizzarsi con uno specifico programma di studi (cfr. Vita Consecrata, 65).
§ 7. L'iter presbiterale comincia, dopo il Noviziato, con l'ammissione agli ordini sacri per arrivare, passando attraverso il ministero del lettorato e l'accolitato, alle sacre ordinazioni.
§ 8. La formazione al presbiterato si conformerà ai cann. 245ss del CIC e agli orientamenti e direttive delle Conferenze Episcopali nazionali.
Art. 41 - Aspetti particolari della Formazione iniziale.
§ 1. A partire dal momento di accoglienza tra i membri ordinari dell'Istituto, ciascuno curerà di ricorrere alla Confessione sacramentale frequente - almeno una volta al mese - e alla Direzione spirituale.
§ 2. Ciascuno poi dovrà osservare il regime di preghiera e penitenza di cui si parla nel Regolamento e si dovrà applicare allo studio e alle attività che verranno opportunamente indicate, in modo da focalizzare e verificare la possibilità di attuare la spiritualità e il carisma della Famiglia Missionaria San Nicodemo.
Art. 42 - Formazione comunitaria ed apostolica.
§ 1. Poiché la formazione deve essere anche comunitaria, il suo luogo privilegiato, è la comunità: in essa avviene l'iniziazione alla fatica e alla gioia del vivere insieme.
§ 2. Nella fraternità ciascuno impara a vivere con colui che Dio gli ha posto accanto, accettandone le caratteristiche positive ed insieme le diversità e i limiti. In particolare, egli impara a condividere i doni ricevuti per l'edificazione di tutti, poiché "a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune" (1 Cor 12,7).
§ 3. Al tempo stesso, la vita comunitaria deve, sin dalla prima formazione, mostrare l'intrinseca dimensione missionaria della consacrazione.
§ 4. È perciò importante che la persona consacrata si formi progressivamente una coscienza evangelicamente critica verso i valori e i disvalori della propria cultura e di quella che incontrerà nel futuro campo di lavoro.
§ 5. Inoltre deve esercitarsi nella difficile arte dell'unità di vita, della mutua compenetrazione della carità verso Dio e verso i fratelli e le sorelle, sperimentando che la preghiera è l'anima dell'apostolato, ma anche che l'apostolato vivifica e stimola la preghiera (cfr. Vita Consecrata, 67).
Art. 43 - Formazione permanente.
§ 1. Il processo formativo non si riduce alla sola fase iniziale, giacché, per i limiti umani, la persona consacrata non potrà mai ritenere di aver completato la sua configurazione agli stessi sentimenti di Cristo.
§ 2. Inoltre, nessuna fase della vita può considerarsi tanto sicura e fervorosa da escludere l'opportunità di specifiche attenzioni per garantire la perseveranza nella fedeltà.
§ 3. La formazione iniziale deve, pertanto, saldarsi con quella permanente, creando nel soggetto la disponibilità a lasciarsi formare in ogni giorno della vita (cfr. Vita Consecrata, 69).
§ 4. Qui di seguito vengono brevemente riportate le diverse dimensioni della formazione permanente che debbono essere affrontate.
Art. 44 - Dimensione spirituale.
§ 1. Innanzi tutto bisogna curare la vita nello Spirito, in cui la persona consacrata ritrova la propria identità ed una serenità profonda, cresce nell'attenzione alle provocazioni quotidiane della Parola di Dio e si lascia guidare dall'ispirazione originaria dell'Istituto.
§ 2. Sotto l'azione dello Spirito vengono difesi con tenacia i tempi di orazione, di silenzio, di solitudine e si implora dall'Alto con insistenza il dono della sapienza nella fatica di ogni giorno.
Art. 45 - Dimensione umana e fraterna.
§ 1. Essa richiede la conoscenza di sé e dei propri limiti, per trarne opportuno stimolo e sostegno nel cammino verso la piena liberazione.
§ 2. Di particolare importanza sono la libertà interiore della persona consacrata, la sua integrazione affettiva, la capacità di comunicare con tutti, specialmente nella propria comunità.
§ 3. Bisogna ancora ricercare la serenità dello spirito e la sensibilità verso chi soffre, l'amore per la verità, la coerenza lineare tra il dire e il fare.
Art. 46 - Dimensione apostolica.
§ 1. Tale dimensione apre la mente e il cuore della persona consacrata, e la dispone ad un continuo sforzo operativo, quale segno dell'amore del Cristo che la spinge.
§ 2. In pratica, ciò significherà l'aggiornamento di metodi e scopi delle attività apostoliche nella fedeltà allo spirito e alla finalità del fondatore e alle tradizioni successivamente maturate, con costante attenzione alle mutate condizioni storiche e culturali, generali e locali, dell'ambiente ove si opera.
Art. 47 - Dimensione culturale e professionale.
§ 1. Sulla base di una salda formazione teologica che renda capaci di discernimento, tale dimensione implica un aggiornamento continuo e una particolare attenzione ai diversi campi ai quali indirizza il carisma della Famiglia San Nicodemo.
§ 2. É dunque necessario mantenersi aperti mentalmente e il più possibile duttili, perché il servizio sia concepito e reso secondo le esigenze del proprio tempo, avvalendosi degli strumenti forniti dal progresso culturale.
Art. 48 - Dimensione del Carisma.
§ 1. Nel carisma si trovano raccolte tutte le altre istanze, come in una sintesi che esige un continuo approfondimento della propria speciale consacrazione nelle sue varie componenti, non solo in quella apostolica, ma anche in quella ascetica e mistica.
§ 2. Ciò comporta per ciascun membro uno studio assiduo, a partire dalle Costituzioni, dello spirito dell'Istituto, della sua storia e della sua missione, per migliorarne l'assimilazione personale e comunitaria (cfr. Vita Consecrata, 71).
Art. 49 - Accenti particolari di Spiritualità.
§ 1. Un particolare accento si pone riguardo alla ricerca costante dell'amicizia e dell'imitazione di Cristo, rivestendosi delle sue virtù e delle sue qualità, soprattutto nella ricerca e nella docilità all'azione dello Spirito Santo e alla volontà del Padre.
§ 2. Un secondo accento si pone riguardo al rispetto e alla promozione, da parte di ogni Fratello, della dignità di ogni uomo, innanzi tutto riguardo a quelli che vivono all'interno della comunità; pertanto chi esercita la legittima e necessaria autorità dovrà sempre ritenere il relativo insegnamento di Gesù, Maestro e Signore: "Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo" (Mt 20,26b-27).
§ 3. Un terzo e ultimo accento si pone riguardo al termine del nostro cammino che è l'incontro nella gloria con il Signore Dio uno e trino, e con i suoi santi, con la conseguenza che bisogna vivere coscientemente, responsabilmente e con coraggio l'attimo presente, come anticipo e preparazione fattiva della via futura
Rapporti con gli altri Rami della Famiglia San Nicodemo
Art. 50 - § 1. L'Istituto si impegna a svolgere le sue attività di apostolato, nel massimo accordo possibile, con il corrispondente Istituto Religioso Femminile della Famiglia San Nicodemo, che si dovesse costituire.
§ 2. Si impegna altresì a instaurare, con lo stesso Istituto Femminile, un rapporto di aiuto reciproco in ogni altro campo della vita e dell'attività comunitaria, compreso quello economico.
§ 3. Si cercherà inoltre di realizzare, sempre con lo stesso Istituto Femminile, dei momenti di vita in comune, ad esempio nella preghiera e nella consumazione dei pasti.
§ 4. All'uopo:
1° il Superiore Generale fa parte, anche se non ha diritto di voto, del Consiglio Generale e del Capitolo Generale del corrispondente Istituto Religioso Femminile della Famiglia San Nicodemo;
2° lo stesso Superiore Generale potrà farsi sostituire in tali riunioni da un suo Confratello delegato, che faccia parte del suo Consiglio Generale;
3° il detto Superiore Generale - o il suo Delegato - potrà partecipare alle riunioni dei predetti Consiglio Generale e Capitolo Generale, con l'assistenza di un Confratello.
§ 5. In modo analogo la Superiora Generale dell'Istituto Femminile della Famiglia San Nicodemo, fa parte del Consiglio Generale e del Capitolo Generale dell'Istituto Clericale Religioso della Famiglia San Nicodemo.
Art. 51 - § 1. L'Istituto svolge le sue attività di apostolato anche con la collaborazione dell'Associazione Ecclesiale della Famiglia San Nicodemo, che si dovesse eventualmente costituire.
§ 2. Il Superiore Generale è responsabile ultimo dell'Istituto "Famiglia Missionaria San Nicodemo - Associazione Ecclesiale".
§ 3. Il Superiore Generale, che può agire anche attraverso un suo Delegato, deve seguire con la massima attenzione lo svolgersi della vita e dell'attività della predetta Associazione e deve approvarne i momenti salienti; in particolare, con il voto deliberativo del suo Consiglio, deve approvare:
1° la decisione di ammettere tra i membri effettivi di aggregazione definitiva dell'Associazione;
2° la relazione annuale di verifica e programmazione sull'andamento generale della vita e dell'attività dell'Associazione Ecclesiale, nonché il bilancio economico annuale, preventivo e consuntivo.
§ 4. Il Superiore Generale, inoltre, deve autorizzare, sempre con il voto deliberativo del suo Consiglio:
1° l'acquisto e la vendita di beni immobili e dei beni mobili registrati, nonché qualunque trasferimento del loro possesso e della loro proprietà;
2° tutte le spese straordinarie non previste nel bilancio economico annuale.
§ 5. Il Superiore Generale, infine, con il voto collegiale del suo Consiglio, ha la facoltà:
1° di approvare l'elezione del Moderatore Generale e del suo Consiglio;
2° di avviare la procedura per destituire il Moderatore Generale, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio dell'Associazione;
3° di avviare la procedura per l'espulsione dei membri effettivi dell'Associazione, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio dell'Associazione;
4° di compiere tutti gli atti propri del Moderatore Generale, per motivi gravi ed eccezionali.
§ 6. I membri maschili dell'Associazione Ecclesiale della Famiglia San Nicodemo, possono condividere temporaneamente la vita comunitaria dell'Istituto Religioso Clericale, quando ciò fosse necessario, in specie per l'attuazione di qualche specifica attività dell'Istituto Clericale Religioso stesso.
§ 7. I membri femminili della stessa Associazione Ecclesiale possono condividere alcuni momenti della vita comunitaria dell'Istituto Clericale Religioso, ad esempio nella preghiera e nella consumazione dei pasti.
Governo dell'Istituto
Art. 52 - Struttura di Governo.
§ 1. La "Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Clericale Religioso" è governata in forma ordinaria dal Superiore Generale con la cooperazione del Consiglio Direttivo e di alcuni Uffici; in forma straordinaria dal Capitolo Generale, a norma del diritto universale e dello Statuto: tutti questi organi formano il Governo Centrale.
§ 2. L'Istituto é formato dall'insieme delle sue Case Religiose, le quali ordinariamente e immediatamente vengono rette da un Superiore Locale.
§ 3. L'Istituto può costituire, come sua parte immediata, delle Province, le quali vengono guidate, per la parte di competenza, dal Superiore Provinciale e dal suo Consiglio.
§ 4. Le Case Religiose che non appartengono ad una Provincia già eretta, fanno direttamente capo, insieme alla Casa Generalizia, al Superiore Generale il quale con il Consiglio Generale assume anche le competenze del Governo Provinciale.
Art. 53 - Forme intermedie di Governo.
§ 1. Ogni Superiore, per svolgere alcune funzioni di sua competenza, può agire attraverso l'ausilio di alcuni Uffici nonché, nei casi previsti dalle Costituzioni e dal diritto particolare dell'Istituto, di un Delegato.
§ 2. Al fine di facilitare la comunicazione o di coordinare le attività di un gruppo omogeneo di enti, il Superiore Maggiore può ricorrere all'ausilio di una Conferenza dei Superiori di tali enti e anche alla nomina di un Referente tra tali Superiori.
§ 3. Ogni decisione della Conferenza ha valore soltanto propositivo.
Art. 54 - Sede e Trasferimento dei Membri effettivi.
§ 1. Ogni Membro effettivo dell'Istituto fa parte della Provincia alla quale viene aggregato. L'aggregazione avviene o per l'assegnazione di un nuovo Membro effettivo dell'Istituto ad una Provincia o per il trasferimento di un Membro effettivo da una Provincia ad un'altra, decisi dal Superiore Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, uditi i Superiori Provinciali interessati.
§ 2. Il trasferimento di un Membro dell'Istituto da una Casa Religiosa ad un'altra della stessa Provincia è di competenza del Governo Provinciale, ma, per ragioni gravi ed eccezionali, può essere attuato direttamente dal Superiore Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio.
Art. 55 - Proprietà e Circolazione dei Beni.
§ 1. La proprietà dei beni immobili e dei beni mobili, compresi quelli finanziari, anche se giuridicamente può fare capo alle singole Province o alle singole Case Religiose, essa rimane sempre nella disponibilità del Superiore Generale e del suo Consiglio.
§ 2. L'acquisto e la vendita di beni immobili, nonché il trasferimento del possesso o della proprietà dei beni mobili e immobili, da una Provincia all'altra, e da una Casa Religiosa ad un'altra di una stessa Provincia, è di competenza del Superiore Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, uditi i Superiori Provinciali e Locali interessati.
§ 3. Fanno eccezione quei beni mobili, compresi quelli finanziari, che rientrano nei limiti stabiliti nel diritto particolare dell'Istituto: il Superiore Provinciale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, li può trasferire da una Casa Religiosa ad un'altra della sua Provincia, uditi i Superiori Locali interessati.
Art. 56 - Il Capitolo Generale.
§ 1. Il Capitolo Generale si compone di Capitolari di diritto e di Capitolari di elezione: ai primi appartengono il Superiore Generale e i quattro Consultori; ai secondi appartengono i Membri effettivi di aggregazione definitiva dell'Istituto, eletti dai confratelli.
§ 2. Alle riunioni del Capitolo Generale partecipa pure la Superiora Generale della Famiglia Religiosa Femminile San Nicodemo, la quale, però, non ha diritto di voto.
§ 3. I Capitolari di elezione vengono designati, appunto per elezione, da tutti i Membri effettivi sia di aggregazione temporanea che definitiva dell'Istituto, secondo le modalità stabilite dal diritto particolare dell'Istituto: i Capitolari così eletti, per ottemperare a quanto richiesto dal can. 631 del CIC, dovranno far conoscere al Capitolo Generale i desideri e i consigli dei loro elettori.
§ 4. Al Capitolo Generale compete tutelare il patrimonio dell'Istituto e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; allo stesso Capitolo compete, anche, emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare.
§ 5. Lo stesso Capitolo, altresì, elegge il Superiore Generale - dopo che viene a mancare il Fondatore - nonché gli altri quattro membri del Consiglio Direttivo: gli eletti debbono essere scelti tra i membri effettivi di aggregazione definitiva; inoltre l'eletto a Superiore Generale deve essere sacerdote e la sua aggregazione definitiva deve datare da almeno dieci anni.
§ 6. Il Capitolo Generale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni. Straordinariamente si riunisce quando viene a mancare il Superiore Generale; lo stesso Capitolo si può riunire anche su richiesta di almeno due terzi dei Membri effettivi di aggregazione definitiva dell'Istituto.
§ 7. La convocazione del Capitolo Generale deve avvenire con una notifica personale, da farsi almeno tre mesi prima della riunione e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza del Superiore Generale o del Vicario Generale, quando da quello venga delegato; è ancora necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
§ 9. Per la validità delle delibere è necessario che sia favorevole la maggioranza dei presenti, tranne quelle riguardanti la modifica dello Statuto e del Regolamento, in cui occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Art. 57 - Il Superiore Generale.
§ 1. Il Superiore Generale:
1° vigila e guida, nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento, tutta la vita dell'Istituto: province, case e membri (cfr. CIC, 622);
2° convoca e presiede, ordinariamente, il Capitolo Generale e il Consiglio Direttivo, dei quali fa parte;
3° prepara, con la collaborazione del Segretario Generale, la relazione annuale sull'andamento generale della vita dell'Istituto da sottoporre all'esame, al consulto e all'approvazione del Consiglio Generale;
4° ha la rappresentanza legale dell'Istituto e, con la collaborazione dell'Economo della Direzione Generale, custodisce i beni finanziari, tiene la contabilità e prepara il bilancio economico annuale, preventivo e consuntivo, da sottoporre al consulto, all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo;
5° per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e compiere direttamente, con il voto deliberativo del su Consiglio, atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Provinciale e del suo Consiglio;
6° decide gli affari ordinari dell'Istituto.
§ 2. Il Fondatore è a vita Superiore Generale dell'Istituto. Dopo il Fondatore, il successivo Superiore Generale viene eletto a maggioranza assoluta da parte del Capitolo Generale: per essere eleggibile deve essere membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno dieci anni e sacerdote; il suo incarico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato, ma in modo consecutivo soltanto una volta.
Art. 58 - Il Consiglio Direttivo.
§ 1. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti da parte del Capitolo Generale: per essere eleggibili devono essere membri effettivi di aggregazione definitiva; il loro incarico ha la durata di cinque anni e può essere sempre rinnovato.
§ 2. Il Consiglio Direttivo é costituito dal Superiore Generale e da quattro Consiglieri Generali: il Consiglio Direttivo, con voto collegiale, elegge al suo interno il Vicario Generale e il Segretario Generale, e al suo esterno l'Economo della Direzione Generale; questi, quando venga richiesto, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto al voto.
§ 3. In caso di cessazione di un Consultore, il Consiglio Direttivo provvederà, con voto collegiale, all'elezione del sostituto.
§ 4. In modo simile, nel caso di cessazione di un Consultore dall'ufficio di Vicario Generale o di Segretario Generale, il Consiglio Direttivo lo sostituirà con un altro Consultore, sempre con voto collegiale.
§ 5. Nel caso di cessazione del Superiore Generale, è necessario ricorrere a nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo.
§ 6. Il Consiglio Direttivo é l'organo decisionale ordinario per tutti gli affari straordinari dell'Istituto.
§ 7. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno; oltre che dal Superiore Generale, il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza del Superiore Generale o del Vicario Generale, quando da quello venga delegato oppure quando si debba attuare la procedura per la rimozione dello stesso Superiore Generale.
§ 9. Per la validità delle decisioni, é necessaria la maggioranza dei voti, tranne che per la proposta di rimozione del Superiore Generale, nel qual caso si richiede il voto unanime di tutti i membri del Consiglio Direttivo, escluso il Superiore Generale; in caso di parità nella votazione ha valore doppio il voto espresso dal Superiore Generale o dal suo Delegato.
Art. 59 - Votazioni collegiali del Consiglio Direttivo.
§ 1. Devono essere sottoposti al voto collegiale del Consiglio Direttivo, composto da almeno quattro membri, i seguenti casi:
1° l'emanazione per tutti i membri dell'Istituto di qualche nuova norma, non contraria alle Costituzioni e al diritto capitolare, ritenuta necessaria al bene dell'Istituto e valida fino al prossimo Capitolo Generale;
2° la rimozione dei Consultori e l'elezione ai medesimi uffici fino al prossimo Capitolo Generale;
3° l'elezione all'ufficio di Vicario Generale e di Segretario Generale, e la loro rimozione;
4° l'approvazione dell'elezione e la rimozione dei Superiori Provinciali e dei Consiglieri Provinciali, nonché l'elezione dei Consiglieri Provinciali cessati dal loro ufficio.
§ 2. Sono pure a carattere collegiale le votazioni del Consiglio Direttivo riguardo alla rimozione del Superiore Generale e all'espulsione di un Membro effettivo dell'Istituto, di cui agli articoli seguenti.
Art. 60 - Rimozione del Superiore Generale.
§ 1. Nel caso in cui tutti e quattro i Consultori, presieduti dal Vicario Generale, lo ritenessero necessario, potranno avanzare all'Autorità Ecclesiastica proposta scritta e motivata per la rimozione dall'ufficio del proprio Superiore Generale.
Art. 61 - Espulsione di un Membro effettivo dell'Istituto.
Ne casi previsti dal Diritto Canonico, il Superiore Generale con l'approvazione del suo Consiglio può emettere il decreto per l'espulsione di un Membro effettivo dell'Istituto. In tal caso il Consiglio Direttivo, composto da almeno quattro membri, deve procedere collegialmente con una votazione segreta, dopo una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese. Nel caso di emissione del decreto di dimissione, questo, per essere valido e operativo, deve esprimere almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto (cfr. can. 699, §1), ed essere confermato dall'Autorità Ecclesiastica (cfr. can. 700).
Art. 62 - Votazioni deliberative del Consiglio Direttivo.
Devono essere sottoposti al voto deliberativo del Consiglio Direttivo i seguenti casi:
1° l'approvazione dei programmi di governo dell'Istituto e delle Province;
2° l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'Istituto e delle Province;
3° la conferma della decisione del Superiore Generale per l'ammissione o l'esclusione, di un Membro effettivo di aggregazione temporanea, alla professione definitiva;
4° l'assegnazione di un nuovo Membro effettivo ad una Provincia e il trasferimento di un Membro effettivo da una Provincia ad un'altra, uditi i Superiori Provinciali interessati;
5° l'erezione e la soppressione di Case e Province;
6° l'approvazione delle decisioni dei Capitoli delle Province, in particolare quelle riguardanti l'elezione del Superiore Provinciale e dei quattro Consiglieri Provinciali;
7° l'elezione e la rimozione dell'Economo della Direzione Generale e dell'Economo Provinciale;
8° l'elezione di un Visitatore, qualora non sia del numero dei Consultori;
9° l'acquisto e la vendita di beni immobili, nonché il trasferimento da una Provincia ad un'altra, del possesso o della proprietà dei beni immobili nonché di quelli mobili non lasciati alla disponibilità delle Province;
10° la determinazione e l'autorizzazione delle spese straordinarie dell'Istituto e delle singole Province non previste nei bilanci di competenza;
11° compiere atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Provinciale e del suo Consiglio;
12° la decisione circa la data e la sede del Capitolo Generale; e le modalità di elezione dei Capitolari;
13° il permesso, in casi eccezionali, a un Novizio di fare la sua formazione in una comunità diversa da quella di formazione.
Art. 63 - Il Vicario Generale:
1° ha il compito specifico di coadiuvare il Superiore Generale, riguardo alla vita spirituale dei componenti l'Istituto e alle attività di apostolato dello stesso;
2° può convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché il Capitolo Generale, quando venga delegato dal Superiore Generale oppure quando si debba attuare la procedura per la destituzione dello stesso Superiore Generale;
3° in caso di cessazione del Superiore Generale, ne fa le veci nel mentre attua la procedura di elezione del nuovo Superiore Generale.
Art. 64 - Il Segretario Generale.
Ha il compito specifico di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Capitolo Generale, di conservare ordinatamente i documenti che interessano l'Istituto, di coadiuvare il Superiore Generale nella corrispondenza e nella stesura della relazione annuale sull'andamento generale della vita dell'Istituto.
Art. 65 - L'Economo Generale.
Ha il compito specifico di curare la contabilità e di coadiuvare il Superiore Generale nella custodia dei beni finanziari dell'Istituto nonché nella stesura del bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo.
Art. 66 - Governo Provinciale.
Ogni Provincia viene governata in forma ordinaria dal Superiore Provinciale con la cooperazione del proprio Consiglio; in forma straordinaria dal Superiore Generale, con la cooperazione del proprio Consiglio.
Art. 67 - Il Superiore Provinciale.
§ 1. Quanto alla nomina del Superiore Provinciale:
1° egli viene nominato di seguito all'elezione da parte del Capitolo Provinciale, approvata dal Superiore Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio;
2° egli, per poter essere nominato a questa funzione, deve essere sacerdote e membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno cinque anni;
3° il mandato di un Superiore Provinciale va da un Capitolo Generale ordinario all'altro: in caso si dovesse ricorrere necessariamente alla sua sostituzione, essa non può andare oltre il successivo Capitolo Generale ordinario.
§ 2. Il Superiore Provinciale esercita la sua autorità in accordo con il Superiore Generale e nell'osservanza delle Costituzioni; egli ha autonomia decisionale rispetto al Superiore Generale, ma questi per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e decidere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 3. Spetta al Superiore Provinciale:
1° dare direttive riguardanti la vita religiosa ed apostolica;
2° seguire l'andamento morale, disciplinare ed economico delle Case Religiose della Provincia;
3° convocare e presiedere, ordinariamente, il Capitolo Provinciale e il Consiglio Provinciale, dei quali fa parte;
4° accogliere nel gruppo dei Probandi le persone che chiedono di far parte dell'Istituto;
5° compiere ogni anno la visita ufficiale;
6° per ragioni gravi ed eccezionali, intervenire e compiere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio, atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Locale;
7° decidere gli affari ordinari della Provincia.
Art. 68 - Il Capitolo Provinciale.
§ 1. Il Capitolo Provinciale si compone di capitolari di diritto e di Capitolari di elezione: ai primi appartengono il Superiore Provinciale e i quattro Consiglieri Provinciali; ai secondi appartengono i Membri effettivi di aggregazione definitiva dell'Istituto, eletti dai confratelli.
§ 2. I Capitolari di elezione vengono designati, per elezione, da tutti i Membri effettivi sia di aggregazione temporanea che definitiva della Provincia, secondo le modalità stabilite dal diritto particolare dell'Istituto: i capitolari così eletti, per ottemperare a quanto richiesto dal can. 631 del CIC, dovranno far conoscere al Capitolo Provinciale i desideri e i consigli dei loro elettori.
§ 3. Il Capitolo Provinciale elegge il Superiore Provinciale nonché gli altri quattro membri del Consiglio Provinciale: gli eletti debbono essere scelti tra i membri effettivi di aggregazione definitiva; inoltre, l'eletto a Superiore Provinciale deve essere sacerdote e membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno cinque anni. Tale elezione deve essere approvata dal Superiore Generale con voto collegiale del suo Consiglio.
§ 4. Il Capitolo Provinciale ha il compito di favorire l'unità della circoscrizione e di questa con tutto l'Istituto; è di competenza dello stesso Capitolo applicare le norme dei Capitoli Generali ed emanare direttive particolari che non siano in contrasto con la legislazione generale dell'Istituto.
§ 5. Le decisioni del Capitolo Provinciale, in particolare quelle riguardanti l'elezione del Superiore Provinciale e dei quattro Consiglieri Provinciali, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo presieduto dal Superiore Generale, con voto deliberativo.
§ 6. Il Capitolo Provinciale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni. Straordinariamente si riunisce quando viene a mancare il Superiore Provinciale e si debba procedere alla sua sostituzione; lo stesso Capitolo si può riunire anche su richiesta di almeno due terzi dei membri effettivi.
§ 7. La convocazione del Capitolo Provinciale deve avvenire con una notifica personale, da farsi almeno tre mesi prima della riunione e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza del Superiore Provinciale o del Vicario Provinciale, quando da quello venga delegato; è ancora necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
§ 9. Per la validità delle delibere è necessario che sia favorevole la maggioranza dei presenti.
Art. 69 - Il Consiglio Provinciale.
§ 1. Il Consiglio Provinciale é costituito dal Superiore Provinciale e da quattro Consiglieri: il Consiglio Provinciale, con voto deliberativo, elegge al suo interno il Vicario Provinciale e il Segretario Provinciale.
§ 2. Alle riunioni del Consiglio Provinciale, quando viene richiesto, può partecipare, senza diritto di voto, anche l'Economo Provinciale che è esterno allo stesso Consiglio Provinciale e viene nominato dal Superiore Generale e il suo Consiglio, con voto deliberativo.
§ 3. Nel caso di cessazione di un Consigliere Provinciale e dell'Economo Provinciale, é competenza del Consiglio Generale provvedere, con voto deliberativo, all'elezione del sostituto.
§ 4. Nel caso di cessazione di un Consigliere dall'ufficio di Vicario Provinciale o di Segretario Provinciale, il Consiglio Provinciale lo sostituirà con un altro Consigliere, sempre con voto deliberativo;
§ 5. Nel caso di cessazione del Superiore Provinciale, è necessario ricorrere a nuove elezioni dell'intero Consiglio Provinciale;
§ 6. Il Consiglio Provinciale è l'organo decisionale ordinario per tutti gli affari straordinari della Provincia;
§ 7. Il Consiglio Provinciale deve riunirsi almeno tre volte l'anno; oltre che dal Superiore Provinciale, il Consiglio Provinciale può essere convocato su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza del Superiore Provinciale o del Vicario Provinciale, quando da quello venga delegato oppure quando si debba avanzare al Governo Centrale la proposta per la rimozione dello stesso Superiore Provinciale.
Art. 70 - Votazioni deliberative del Consiglio Provinciale.
Devono essere sottoposti al voto deliberativo del Consiglio Provinciale i seguenti casi:
1° l'elezione del Vicario Provinciale e del Segretario Provinciale,
2° l'approvazione dei programmi di governo della Provincia e delle Case Religiose;
3° l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Provincia e delle Case Religiose;
4° la proposta al Governo Centrale della rimozione del Superiore Provinciale e di un Consigliere Provinciale;
5° la proposta al Governo Generale dell'espulsione di un Membro effettivo dell'Istituto;
6° l'elezione del Maestro dei Novizi;
7° la conferma della decisione del Superiore Provinciale per l'ammissione o l'esclusione dei Novizi dalla prima professione e dei Membri effettivi di aggregazione temporanea dal rinnovare i voti;
8° l'elezione di un Visitatore Provinciale, qualora non sia del numero dei Consiglieri Provinciali;
9° la proposta al Governo Generale per l'apertura e la chiusura di una Casa, all'interno del necessario accordo col Vescovo Diocesano;
10° l'approvazione di ogni spesa straordinaria fino alla concorrenza delle cifre fissate per la Provincia dal Superiore Generale e il suo Consiglio;
11° la richiesta al Governo Centrale per l'approvazione di ogni spesa straordinaria che superasse la sua competenza;
12° la nomina e la rimozione di un Superiore Locale e di un Economo Locale;
13° compiere atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Locale;
14° il trasferimento della proprietà dei beni mobili nell'ambito della Provincia e nei limiti permessi dal Superiore Generale e il suo Consiglio;
15° la decisione circa la data e la sede del Capitolo Provinciale, e le modalità di elezione dei Capitolari;
16° la dispensa, a tempo determinato, a tutta la Provincia, o a una Casa Religiosa in particolare, da qualche prescrizione disciplinare delle Costituzioni.
Art. 71 - Votazioni consultive del Consiglio Provinciale.
Devono essere sottoposti al voto consultivo del Consiglio Provinciale i seguenti casi:
1° l'ammissione del candidato all'anno canonico di Noviziato;
2° la dimissione dei Novizi;
3° la proposta al Superiore Generale per l'ammissione o l'esclusione, di un Membro effettivo di aggregazione temporanea, alla professione definitiva;
4° la proposta al Superiore Generale, in casi eccezionali, di permettere a un Novizio di fare la sua formazione in una comunità diversa da quella di formazione;
5° il trasferimento della residenza di un Membro effettivo dell'Istituto da una Casa ad un'altra della Provincia.
Art. 72 - Il Vicario Provinciale:
1° ha il compito specifico di coadiuvare il Superiore Provinciale, riguardo alla vita spirituale dei componenti l'Istituto e alle attività di apostolato dello stesso;
2° può convocare e presiedere il Consiglio Provinciale nonché il Capitolo Provinciale, quando venga delegato dal Superiore Provinciale oppure quando si debba proporre, al Superiore Generale e il suo Consiglio, la rimozione del proprio Superiore Provinciale;
3° in caso di cessazione del Superiore Provinciale, ne fa le veci nel mentre attua la procedura di elezione del nuovo Superiore Provinciale.
Art. 73 - Il Segretario Provinciale.
Egli ha il compito specifico di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale e del Capitolo Provinciale, di conservare ordinatamente i documenti che interessano la Provincia, di coadiuvare il Superiore Provinciale nella corrispondenza e nella stesura della relazione annuale sull'andamento generale della vita e dell'attività della Provincia.
Art. 74 - L'Economo Provinciale.
Egli ha il compito specifico di curare la contabilità e di coadiuvare il Superiore Provinciale nella custodia dei beni finanziari della Provincia nonché nella stesura del bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo.
Art. 75 - Governo Locale.
§ 1. In una Diocesi, possono essere erette più Case Religiose: per motivi prettamente pastorali e per altri motivi, ad esempio di formazione.
§ 2. Affinché possa essere eretta una Casa Religiosa, è necessaria in essa la presenza di almeno un Sacerdote che sia membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno tre anni, affinché possano essere svolte le funzioni di Superiore locale.
§ 3. La Casa Religiosa viene retta da un Superiore locale coadiuvato dall'Economo Locale - quando questa figura non sia assorbita dal Superiore Locale - e dall'Assemblea Locale, nonché, dove è possibile, dal Consiglio Locale, dal Vice Superiore Locale e dal Segretario Locale.
§ 4. Una Casa Religiosa può avere delle Filiali: ognuna di esse viene retta dal Superiore Locale attraverso un Delegato, scelto tra i membri residenti nella Filiale.
§ 5. Il Superiore Locale vigila e guida in accordo con il Superiore Provinciale e nell'osservanza delle Costituzioni, la vita e l'attività della Comunità affidatagli. Egli rende conto del suo incarico al Superiore Provinciale, al quale, nei termini indicati, invia un rapporto scritto sulla vita religiosa e le attività apostoliche della Comunità. Una volta all'anno, egli invia egualmente un corrispondente rapporto al Superiore Generale.
§ 6. Tutti gli organi di collaborazione del Superiore Locale, svolgono soltanto funzioni esecutive, consultive o di verifica, però il Superiore Locale può stabilire che una particolare votazione dell'Assemblea Locale e - quando sia costituito - del Consiglio Locale, abbia carattere deliberativo.
§ 7. Detta Assemblea Locale e l'eventuale Consiglio Locale, debbono essere convocati almeno tre volte all'anno.
Art. 76 - Costituzione degli Organi Locali.
§ 1. Il Superiore Locale viene designato, come pure rimosso, dal Superiore Provinciale con il voto deliberativo del Consiglio Provinciale, e dura in carica tre anni.
§ 2. Il Superiore Locale ha autonomia decisionale rispetto al Superiore Provinciale, ma questi per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e decidere personalmente, col voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 3. Il Superiore Locale su una decisione presa dal Superiore Provinciale e il suo Consiglio, può fare ricorso presso il Superiore Generale.
§ 4. Per eleggere o essere eletti alle funzioni del Governo Locale, diverse da quelle di Superiore Locale ed Economo Locale, è sufficiente essere membri effettivi, quindi anche di aggregazione temporanea.
§ 5. Quando si dovesse ricorrere all'elezione o alla designazione del Vice Superiore Locale, come anche del Delegato di Filiale, bisogna però dare la precedenza ai Fratelli effettivi che siano sacerdoti e tra questi a quelli di aggregazione definitiva.
§ 6. Quando la Casa Religiosa comprende complessivamente fino a sette Fratelli, si costituirà solo l'Assemblea Locale, mentre quando si supera tale numero, si costituirà anche il Consiglio Locale, che sarà composto dal Superiore Locale e - per elezione - da quattro Consiglieri Generali: il Consiglio Locale procederà poi ad eleggere al suo interno il Vice Superiore Locale e il Segretario Locale; quando manca il Consiglio Locale la designazione del Vice Superiore Locale sarà fatta dal Superiore Locale.
§ 7. Per quanto riguarda l'Economo Locale, le sue funzioni dovranno essere svolte da un Fratello effettivo di aggregazione definitiva e, quando occorre, possono essere svolte anche dal Superiore Locale: la sua designazione come pure la rimozione, spetta al Superiore Provinciale, con il voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 8. Tutti gli organi di collaborazione del Superiore Locale, compreso il Delegato di Filiale, decadono quando il Superiore Locale decade.
Patrimonio e Mezzi finanziari
Art. 77 - L'Istituto non ha scopo di lucro, ma, in atteggiamento di solidarietà, vuole agire per il bene comune di tutti gli uomini, lasciandosi "guidare da un'immagine integrale dell'uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo essere e subordini quelle materiali e istintive a quelle interiori e spirituali" (Centesimus Annus, 36).
Art. 78 - Tutto ciò che un religioso acquista con la propria attività o a motivo dell'Istituto, viene acquisito dallo stesso Istituto. Ciò che percepisce in qualunque altro modo, in conseguenza di attività o situazioni precedenti al suo stato di Fratello, viene pure acquisito dall'Istituto, qualora dallo stesso religioso, nei tempi prescritti, non venga destinato, in tutto o in parte, a favore dei suoi stretti familiari.
Art. 79 - Le altre entrate dell'Istituto sono costituite dall'eventuale utile derivante da iniziative e attività dello stesso Istituto, nonché da eventuali erogazioni, libere offerte, donazioni e lasciti, sia di membri che di terzi.
Art. 80 - In caso di scioglimento o soppressione dell'Istituto, il patrimonio dovrà essere devoluto ad un Ente Ecclesiastico con finalità missionarie, designato dalla competente Autorità Ecclesiastica.
Specificazioni sulle Costituzioni
Art. 81 - § 1. Oltre allo Statuto, le Costituzioni della "Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Clericale" comprendono anche il Regolamento.
§ 2. Tutti i membri dell'Istituto devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo quanto previsto dalle Costituzioni, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.
§ 3. Per esplicitare o rendere operativo quanto viene stabilito nelle Costituzioni, saranno emanate dalla Direzione Generale delle Disposizioni, e tra queste, in particolare, la Ratio Formationis.
§ 4. Esse avranno lo stesso valore obbligante delle Costituzioni e non potranno mai essere in contrasto con le stesse.
Art. 82 - § 1. Ogni modifica delle Costituzioni, può avvenire solo mediante l'esplicita accettazione del Fondatore nonché l'approvazione, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, da parte del Capitolo Generale.
§ 2. Venendo a mancare il Fondatore, ogni modifica delle Costituzioni deve avvenire conservandone lo spirito e salvaguardando l'omogeneità rispetto a quelli della "Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Femminile" e a quelli della "Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Ecclesiale".
§ 3. Ogni modifica deve essere approvata dalla competente Autorità Ecclesiastica.
Norme Transitorie e Finali
Art. 83 - § 1. Affinché possano svolgersi regolari elezioni degli organi statutari, è necessario che nell'Istituto ci siano almeno cinque membri effettivi di aggregazione definitiva.
§ 2. Fino a quella data il Fondatore, nella qualità di Superiore Generale, guiderà da solo l'Istituto, anche se può avvalersi della collaborazione di alcuni Fratelli da lui liberamente scelti ed incaricati delle funzioni da svolgere.
§ 3. Nel caso di cessazione del Fondatore, fino a quando non si svolgeranno regolari elezioni, le funzioni di Superiore Generale saranno svolte dal membro effettivo di aggregazione definitiva o - in mancanza - di aggregazione temporanea, con la maggiore anzianità continuata.
§ 4. Nell'assegnazione di questo incarico bisogna però dare la precedenza al membro effettivo che sia sacerdote, anche quando non sia di aggregazione definitiva o il più anziano.
§ 5. Fino a quando non si svolgeranno regolari elezioni, il Fondatore o il facente le funzioni di Superiore Generale, dovrà consultare i membri effettivi, possibilmente tutti insieme, anche per mezzo di loro delegati, almeno una volta all'anno.
Art. 84 - Per quanto non contemplato nelle presenti Costituzioni, valgono le norme del Diritto Canonico e delle leggi civili in quanto applicabili agli istituti clericali religiosi.
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REGOLAMENTO PROVVISORIO
Contenuto e Ambito di Applicazione
Art. 1 - § 1. Il presente Regolamento si compone di tre parti.
§ 2. La prima parte tratta dell'utilizzo del tempo a livello giornaliero, ma anche a livello mensile ed annuale, con un riferimento particolare alla preghiera, allo studio, al lavoro e al riposo.
§ 3. La seconda parte tratta delle opere di penitenza disposte dall'Istituto nei limiti e nella salvaguardia di quelle stabilite dalla Santa Chiesa.
§ 4. La terza parte tratta dell'abito e del decoro della persona nonché del distintivo della Famiglia San Nicodemo.
Art. 2 - § 1. Quanto all'applicazione del Regolamento stesso, bisogna tenere presente che le persone accolte dalla Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Clericale, si distinguono in membri ordinari e membri effettivi.
§ 2. Per divenire membri ordinari è necessario aver compiuto i sedici anni di età ed, inoltre, avere una buona salute, adeguato carattere e sufficienti qualità di maturità per assumere il genere di vita proprio dell'Istituto.
§ 3. È pure possibile accogliere in case della Comunità dei ragazzi di età inferiore ai sedici anni, che vogliono diventare Fratelli, ma fino a quando non raggiungono il sedicesimo anno di età essi rivestono lo status di semplici studenti.
§ 4. Per essere ammessi al Noviziato, bisogna aver compiuto i diciassette anni; al termine il candidato o lascia l'Istituto o, se giudicato idoneo, viene ammesso tra i membri effettivi dell'Istituto stesso.
Art. 3 - § 1. Nella sua interezza questo Regolamento si applica soltanto ai membri effettivi della Famiglia San Nicodemo.
§ 2. Non si applica in alcun modo a coloro che sono inseriti nell'Istituto con lo status di semplici studenti; con essi il Regolamento può essere trattato solamente a livello conoscitivo.
§ 3. Si applica invece, in parte e con una saggia progressività, ai Probandi nonché, con i necessari adattamenti, ai Novizi.
Art. 4 - § 1. In particolare, durante il periodo di Noviziato ogni aspirante curerà il ricorso alla Confessione sacramentale frequente - almeno una volta al mese - e alla Direzione spirituale.
§ 2. Ciascuno poi dovrà osservare il regime di preghiera e penitenza di cui si parla nel presente Regolamento e si dovrà applicare nello studio e in quant'altro di formativo verrà opportunamente indicato, in modo da maturare il carisma della Famiglia Missionaria San Nicodemo - Istituto Clericale Religioso.
Art. 5 - § 1. Nel presente Regolamento sono evidenziati alcuni elementi ed aspetti della formazione che si ritengono di base per la focalizzazione e l'attuazione della spiritualità della Famiglia San Nicodemo.
§ 2. Tali contenuti formativi sono opportunamente approfonditi ed ampliati nella sezione "Formazione" dello Statuto, e confluiranno all'interno di un progetto particolareggiato (Ratio Formationis), che riguarderà tanto la formazione iniziale che quella permanente dei Fratelli dell'Istituto.
Preghiera e Studio - Lavoro e Riposo
Art. 6 - § 1. Di seguito si precisano le modalità di utilizzo del tempo giornaliero.
§ 2. Quanto viene stabilito, tenendo conto delle stagioni nonché delle locali esigenze climatiche e di apostolato come di lavoro, può essere variato, conservandone lo spirito.
§ 3. Le variazioni, possono riguardare tutti come i singoli giorni della settimana e tutte le parti dell'orario giornaliero, lasciando, però, inalterata la quantità di tempo continuato riservata al Silenzio comunitario.
§ 4. L'orario effettivo giornaliero, come l'orario e la data degli altri impegni comunitari a carattere settimanale, mensile o straordinario, verranno stabiliti a tempo debito dall'Autorità competente.
Art. 7 - Orario giornaliero feriale.
- Ore 6.00: Levata, Tempo libero.
- Ore 7.00: Lodi, Preghiera della Famiglia, Santa Messa,
Colazione e Tempo libero.
- Ore 8.30: Attività lavorativa.
- Ore 12.30: Tempo libero.
- Ore 13.00: Angelus, Pranzo e Tempo libero.
- Ore 15.30: Attività lavorativa.
- Ore 17.30: Tempo libero, Attività spirituale,
Vespri e Preghiera della Famiglia.
- Ore 20.00: Cena, Tempo libero o Attività comunitaria.
- Ore 23.00: Silenzio comunitario.
Art. 8 - Orario giornaliero domenicale e festivo.
- Ore 6.30: Levata, Tempo libero.
- Ore 7.30: Lodi, Preghiera della Famiglia, Santa Messa,
Colazione e Tempo libero.
- Ore 9.30: Attività comunitaria.
- Ore 12.30: Tempo libero.
- Ore 13.00: Angelus, Pranzo e Tempo libero.
- Ore 19.30: Vespri, Preghiera della Famiglia e Tempo libero.
- Ore 20.00: Cena e Tempo libero.
- Ore 23.00: Silenzio comunitario.
Art. 9 - Precisazioni sull'Orario giornaliero.
§ 1. Come si può rilevare, le attività iniziali, nei giorni domenicali e festivi, sono procrastinate di mezzora rispetto ai giorni feriali; quando ciò non sia possibile, si cerchi di fare questa dilazione il sabato o in un altro giorno della settimana.
§ 2. Il Tempo libero va anche utilizzato per lo studio e la preghiera, nonché per lo svolgimento di qualche servizio comunitario di breve durata o a carattere saltuario.
§ 3. Nei giorni feriali della settimana, l'Attività spirituale prevede alternativamente: Catechesi Biblica, Adorazione Eucaristica, Preghiera spontanea, Santo Rosario, Insegnamento, Meditazione personale.
§ 4. Le singole Attività spirituali devono avere la durata di almeno mezzora e possono essere temporaneamente sospese nonché sostituite dalle altre o da qualcuna similare.
§ 5. Tutte le Attività spirituali possono aver luogo anche in un contesto non strettamente comunitario: in tal caso, quando non sia possibile unificare le Lodi con la Santa Messa e l'Attività spirituale di rotazione con i Vespri, e sia difficile celebrare le Lodi e i Vespri in un contesto comunitario, queste ultime preghiere verranno effettuate individualmente.
§ 6. La Preghiera della Famiglia, in una delle sue forme, in modo obbligatorio va recitata soltanto accanto alle Lodi e ai Vespri, che vengano effettuati in un contesto strettamente comunitario.
Art. 10 - Specificazioni sul Silenzio comunitario e sul Riposo.
§ 1. Il periodo di Silenzio comunitario viene considerato come Tempo libero.
§ 2. Si tenga però conto che, in tale periodo, bisogna dedicare al Riposo un tempo congruo e bisogna cercare di evitare ogni rumore.
Art. 11 - Specificazioni sulle Attività lavorative e gli Studi.
§ 1. Quando le Attività lavorative non vengono svolte entro l'arco di tempo indicato nell'Orario giornaliero, si viene esentati dall'osservanza dei concomitanti impegni comunitari.
§ 2. Sono equiparati all'Attività lavorativa le opere di apostolato, i servizi in genere nonché lo studio e la preghiera, che siano svolti per conto della Comunità.
§ 3. Oltre che conoscere le Costituzioni dell'Istituto, ogni membro dovrà ricercare la progressiva conoscenza di un Catechismo, della Bibbia e di un documento ecclesiale sulla Vita Consacrata.
Art. 12 - Specificazioni sulla Preghiera.
§ 1. Tenendo conto pure delle preghiere fatte in comune, ogni membro, nell'arco della giornata, ordinariamente, deve: partecipare alla Santa Messa; celebrare l'Ufficio delle Letture, le Lodi, un'Ora Media, i Vespri e la Compieta; recitare l'Angelus (o la Regina Caeli) e una Preghiera prima e dopo i pasti; fare una breve Meditazione, con un accento particolare sulla morte corporale.
§ 2. Inoltre, specialmente quando si può osservare l'orario giornaliero previsto dal Regolamento, bisogna cercare di recitare il Santo Rosario.
§ 3. Quando ci sono impedimenti, si cerchi almeno di celebrare Lodi e Vespri, oltre che recitare una Preghiera quando si incomincia la giornata, prima e dopo i pasti, e prima di andare a dormire, aggiungendo un breve Esame di coscienza seguito da un Atto di dolore.
Art. 13 - Soccorsi spirituali.
Ogni membro dell'Istituto viene vivamente esortato, oltre che a confessarsi almeno una volta al mese, a farsi consigliare, quando occorre, da un Padre Spirituale facilmente reperibile, e a saper ricorrere all'aiuto, in ogni cosa, dell'Autorità comunitaria.
Art. 14 - Incombenze settimanali e mensili.
§ 1. Un giorno la settimana, dopo cena, si farà comunitariamente un'ora di attività spirituale, ordinariamente di Adorazione Eucaristica.
§ 2. Una volta al mese, ci sarà un ritiro spirituale della durata di almeno tre ore: si svolgerà a livello comunitario o a livello individuale, normalmente in modo alternato.
§ 3. Mensilmente dovrà pure effettuarsi un breve incontro di programmazione e verifica, riguardo la vita della comunità locale.
§ 4. In alcuni mesi dell'anno, ciascuna di queste incombenze potrà essere sospesa, secondo l'indicazione dell'Autorità comunitaria competente.
Art. 15 - Sulle Ferie e sulle Incombenze annuali.
§ 1. Ogni Fratello nel corso di ogni anno dovrà godere di un mese di permesso per le Ferie. In casi particolari - ad esempio il desiderio di trascorrere le ferie in famiglia, che vivesse in un luogo molto distante dalla sua sede - può essere consentita la cumulazione, ma mai oltre i due mesi.
§ 2. L'Istituto farà di tutto per rendere economicamente possibili le ferie in famiglia, almeno una volta ogni tre anni.
§ 3. Ogni Fratello dovrà prendere parte, nel corso dell'anno, alle riunioni comunitarie nonché alle attività di formazione disposte da parte dell'Autorità comunitaria competente.
§ 4. Ogni Fratello, inoltre, dovrà partecipare, una volta all'anno, ad un Corso di Esercizi Spirituali disposto dall'Autorità comunitaria competente.
Opere di Penitenza
Art. 16 - La Santa Madre Chiesa nel Codice Canonico - can.1249ss - ricorda che i fedeli di Cristo, per legge divina, ciascuno secondo la propria condizione, hanno l'obbligo di fare penitenza al fine di compiere con maggiore fedeltà il proprio dovere.
Art. 17 - Nei limiti e nella salvaguardia di quanto viene affermato dalla Chiesa, questo Istituto stabilisce per i propri iscritti, riguardo alle opere di penitenza, quanto segue.
Art. 18 - § 1. Ogni Venerdì dell'anno, si farà digiuno e astinenza così come la Chiesa stabilisce per il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.
§ 2. Si farà digiuno e astinenza come sopra anche in tutti i Martedì e i Mercoledì di Quaresima.
§ 3. Tutti i Martedì, i Mercoledì e i Venerdì dell'anno, si farà astinenza e come bevanda si potrà utilizzare solamente l'acqua; inoltre tra i pasti non si potranno consumare cibi.
§ 4. Il regime di penitenza aggiuntivo, stabilito dall'Istituto, viene sospeso nei giorni di esenzione dal digiuno stabilito dalla Santa Chiesa, nelle festività civili e religiose e, inoltre, nelle ricorrenze e circostanze che saranno indicate dall'Istituto stesso.
Art. 19 - § 1. Ogni Aderente, come entra a far parte della Famiglia, dovrà riconsiderare insieme all'Autorità comunitaria i legami a precedenti voti e promesse e dovrà dichiarare, liberamente, che promesse o voti aggiuntivi a quelli previsti dall'Istituto Clericale Religioso non lo obbligheranno in coscienza né potranno essere attuati, se non verranno debitamente autorizzati dall'Istituto stesso.
§ 2. Non saranno comunque autorizzati o richiesti gesti penitenziali che potrebbero ridurre la libertà della persona.
§ 3. Chi ottiene di fare un'ulteriore penitenza non ritenga di essere Superiore al fratello: ci sono doni in misura diversa, penitenze non visibili e strade di santificazione diverse.
Art. 20 - Ogni Fratello ricordi che dovrà innanzi tutto sopportare ed offrire quelle sofferenze di cui il Signore fa dono, anche se non richieste; nessuno, comunque, chieda in dono sofferenze al Signore, se prima non ne avrà parlato con il suo Padre Spirituale, e quindi venga autorizzato dall'Autorità comunitaria competente.
Art. 21 - § 1. Le penitenze stabilite o autorizzate dall'Istituto, per sopraggiunte necessità possono essere dispensate dalla competente Autorità comunitaria, sia a favore dell'intera comunità sia a favore dei singoli componenti della stessa.
§ 2. Nei casi di urgenza ogni Fratello può derogare a sua discrezione dall'osservanza delle penitenze stabilite o autorizzate dall'Istituto.
Abito e Decoro della persona
Art. 22 - § 1. Il vestito ufficiale della Famiglia per il ramo Clericale Religioso, consiste di un saio con scapolare completo di cappuccio che ricade sulle spalle.
§ 2. Il colore del vestito ufficiale è grigio medio argento.
§ 3. Il saio dovrà coprire l'intera lunghezza del corpo.
§ 4. I capelli dovranno essere tagliati nel modo classico comune.
Art. 23 - § 1. All'altezza del cuore, sul lato sinistro del saio sarà fissato il distintivo della Famiglia; tale distintivo è di una grandezza tale da risultare ben visibile anche nei dettagli.
§ 2. Un cingolo di colore bianco avvolgerà in vita il saio.
§ 3. Si calzeranno scarpine o scarponcini o sandali di colore nero, con calzini neri, con l'avvertenza che, nelle circostanze solenni, bisogna calzare le scarpine.
§ 4. Quando, invece del saio, si indossano comuni abiti civili o il clergyman, su di essi, sempre sul lato sinistro e all'altezza del cuore, si dovrà fissare un distintivo più piccolo, ridotto della metà rispetto al precedente; in alternativa, si potrà portare una piccola croce di legno di colore marrone chiaro, appesa al collo con un cordoncino di colore marrone scuro.
Art. 24 - Chi inizia l'adesione effettiva all'Istituto, porterà obbligatoriamente al dito sinistro un anello-coroncina d'oro classico, per significare la sua consacrazione al Signore e la sua devozione alla Madonna.
Art. 25 - § 1. Il distintivo della Famiglia è rappresentato da una figura a forma di Scudo, arrotondato nella parte superiore e inferiore.
§ 2. Tale figura ha un bordo evidenziato da due linee; tra queste, partendo da sinistra e salendo in senso orario, si trova la Scritta tutta in maiuscole Famiglia San Nicodemo, separata in basso da una Corona di stelle.
§ 3. Al centro del distintivo, sono disegnati una Croce e, partendo dall'alto, da sinistra a destra e scendendo, un Triangolo, un Sole e una Luce che brilla, rassomigliante a una Colomba in picchiata e, allo stesso tempo, a una Fiammella.
§ 4. Il fondo del distintivo è di colore grigio medio argento, mentre le linee, la scritta e i disegni sono di colore bianco splendente.
Art. 26 - § 1. Il Triangolo, il Sole e la Colomba vogliono simboleggiare le Persone della Santissima Trinità e il loro ruolo nella Redenzione che si realizza per la morte in croce di Gesù, il Figlio di Dio che è venuto a visitarci dall'alto come Sole che sorge.
§ 2. La Corona vuole simboleggiare la Madonna, Porta del Cielo e Madre della Chiesa, alla quale in modo speciale, dopo la Santissima Trinità, si vuole affidare la vita e l'opera della Famiglia San Nicodemo.
§ 3. In tale contesto la Scritta Famiglia San Nicodemo, oltre che indicare il nome dell'Istituto, che fa riferimento a San Nicodemo Abate, vuole specificarne anche l'identità: comunità familiare, essa stessa salvata e sempre bisognosa di salvezza, la Famiglia San Nicodemo si pone al servizio della Redenzione, nella Chiesa e secondo la volontà di Dio.
Art. 27 - § 1. Oltre al vestito ufficiale, è previsto un secondo vestito, di colore bianco panna: lo si potrà usare, per motivi climatici, secondo la valutazione dell'Autorità locale.
§ 2. Laddove venga autorizzato l'uso del vestito bianco panna, esso coinvolge tutti i membri di quella Comunità.
Art. 28 - § 1. Il saio dovrà essere indossato obbligatoriamente durante i momenti di preghiera comunitaria nonché nelle occasioni solenni o di particolare convenienza, secondo la valutazione dell'Autorità competente.
§ 2. Mentre in genere si può usare tanto il vestito bianco panna che quello grigio medio argento, nelle occasioni solenni bisogna indossare il vestito ufficiale della Famiglia, cioè quello grigio medio argento.
Art. 29 - § 1. Negli altri casi è consentito indossare sobri comuni abiti civili, tranne i sacerdoti che dovranno indossare il clergyman nelle modalità previste dall'uso locale, evitando l'ostentazione del corpo e la vanità, tenendo invece presente il principio della carità, nel rispetto della coscienza debole altrui (cfr. 1 Cor 8,9), e quello della testimonianza cristiana, secondo il concetto di lettera scritta (cfr. 2 Cor 3,2), di cui parla San Paolo.
§ 2. I predetti vestiari, inoltre, debbono risultare comodi e pratici e debbono rispettare una sostanziale uniformità, in modo da esprimere e sostenere il senso di appartenenza ad uno stesso Istituto di consacrati.
§ 3. Spetta al Superiore Provinciale, tenendo conto del clima e del luogo in cui vive la comunità della Casa Religiosa interessata, stabilire gli elementi sostanziali di uniformità ai quali debbono corrispondere detti vestiari.
Sulle Disposizioni
Art. 30 - § 1. Per esplicitare o rendere operativo quanto viene stabilito nel Regolamento, così come nello Statuto dell'Istituto, saranno emanate dalle Autorità competenti delle norme peculiari, denominate Disposizioni.
§ 2. Esse avranno lo stesso valore obbligante dei predetti Statuto e Regolamento e non potranno mai essere in contrasto con gli stessi.
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APPENDICE
(Le Origini della Famiglia Missionaria San Nicodemo)
I
La percezione di istituire la Famiglia San Nicodemo
1 - Essendo parroco a Mammola, nell'anno 1997, il sacerdote Tommaso Boca svolgeva delle riunioni settimanali di ricerca vocazionale, e lì una giovane Partecipante manifestava il desiderio di volersi ritirare in preghiera sul monte, dove mille anni prima era vissuto San Nicodemo Abate.
2 - Al riguardo, tra il nominato sacerdote e la stessa giovane, si sviluppava un continuo dialogo di approfondimento, che prima faceva intravedere la possibilità di fondare una comunità religiosa femminile e, successivamente, di allargare questa comunità anche ad un ramo religioso maschile e ad un ramo di secolari.
II
Il nome di Famiglia Missionaria San Nicodemo
1 - In questo dialogo, che veniva accompagnato dalla preghiera, emergeva la consapevolezza che, sull'esempio di San Nicodemo, si sarebbe dovuto fare penitenza e si sarebbe dovuto pregare, innanzi tutto secondo la volontà di Dio e per la conversione dei peccatori.
2 - Pian piano emergeva anche il nome di Famiglia Missionaria San Nicodemo da dare alla nascente Comunità: Famiglia, per indicare la caratteristica delle relazioni tra i componenti della Comunità; Missionaria, per indicare l'intenzione della Comunità di annunciare il Vangelo anche tra i pagani del nostro tempo; San Nicodemo, perché l'ispirazione della nascita della Comunità era partita dalla considerazione della sua vita sul monte Kellerana, che si trova nel territorio di Mammola.
III
San Giovanni Battista figura principale dell'identità Comunitaria
1 - Inoltre appariva sempre più chiaramente la natura e la finalità dell'istituzione nascente nonché il suo carisma, che trovava in San Giovanni Battista la principale figura di espressione.
2 - Questa emergeva dalla considerazione della spiritualità e delle aspirazioni di apostolato del sacerdote Tommaso Boca ma pure dalla considerazione dei punti di contatto tra la vita di San Giovanni Battista e quella di San Nicodemo: entrambi sono stati dei profeti, il primo è voce di uno che ha gridato nel deserto della Giudea, il secondo è voce di uno che ha predicato sul monte Kellerana; entrambi si sono impegnati nella preghiera e hanno praticato la penitenza, come risulta anche dal modo di vestire e di mangiare.
3 - San Giovanni Battista è dunque il principale modello di riferimento per la Famiglia San Nicodemo: come San Giovanni Battista, essa vuole annunciare e testimoniare non solo l'amore misericordioso di Dio ma anche la sua santità, indicando Gesù presente in mezzo agli uomini e richiamando alla conversione; come San Giovanni Battista vuole impegnarsi nella preghiera e praticare la penitenza, tramite di grazia e contributo per realizzare il dominio dei propri istinti e la libertà del cuore (cfr. CCE 2043); in modo simile a San Giovanni Battista, la Famiglia San Nicodemo, considerata nella sua totalità, vuole promuovere, preparare e amministrare il sacramento della Confessione per il perdono dei peccati.
4 - Per esprimere il riferimento a San Giovanni Battista come principale modello della sua identità spirituale e del suo apostolato, fin dagli inizi la Famiglia San Nicodemo ha fatto propria in modo speciale la preghiera del Benedictus, che ha poi ispirato il distintivo della Famiglia stessa, nel quale viene appunto raffigurato in modo stilizzato un sole che sorge, simbolo del Figlio che è venuto sulla terra per salvarci.
IV
Gli inizi della vita comunitaria della Famiglia San Nicodemo
1 - Nell'anno 1997 iniziava, dunque, la progressiva percezione di dover fondare la Famiglia Missionaria San Nicodemo, comprendente un ramo religioso maschile, uno religioso femminile e uno di secolari. Successivamente veniva deciso di iniziare con la comunità maschile e all'uopo, in data 21 Settembre 1998, veniva richiesto ad un Superiore Francescano, esperto nel campo canonico, un aiuto sulla stesura dello statuto riguardante la comunità religiosa maschile che si voleva fondare.
2 - Intanto avevano avuto inizio degli incontri settimanali ed accanto ad essi degli incontri mensili, ai quali partecipavano dei giovani, provenienti da diverse località della provincia reggina. In questi incontri si pregava, e inoltre si comunicavano, si discutevano e si approfondivano le caratteristiche della Comunità da fondarsi; veniva pure data una prima conoscenza della vita religiosa: per questo motivo, in diverse occasioni, oltre al sacerdote Tommaso Boca, a tali incontri c'era la presenza di una e, talvolta, anche due consacrate.
3 - Un po' più tardi, il sacerdote Tommaso Boca, con il permesso del Vescovo Diocesano, Mons. Giancarlo Maria Bregantini, iniziava degli incontri specifici per le persone che manifestavano di voler aderire alla comunità maschile della Famiglia: mensilmente, in strutture della Chiesa diocesana, venivano realizzati dei ritiri di formazione che includevano anche il pernottamento.
4 - Avveniva, così, che il sacerdote Tommaso Boca, in data 22 dicembre 2001, memoria di Santa Francesca Saverio Cabrini, apriva in Mammola una casa, dedicata alla Santissima Trinità, per avviare un'esperienza di vita comunitaria di aspiranti al ramo religioso maschile della Famiglia San Nicodemo. Oltre al sacerdote Tommaso Boca, che comunque avrebbe continuato a pernottare nella canonica della parrocchia, all'iniziativa avevano aderito altre tre persone, ma soltanto una prese dimora nella casa in modo stabile, un'altra vi stette solo qualche giorno e la terza vi andò solo successivamente, ma in modo saltuario.
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